Le nuove disposizioni sulle condizioni del subappalto, introdotte dal Dl 77/2021 (conv. da L. n. 108/2021) che ha modificato il comma 14 dell'articolo 105 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016), in linea con quanto previsto dall’art. 216 dello stesso codice, sono applicabili unicamente nei confronti dei contratti di subappalto relativi a gare il cui bando sia stato pubblicato dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 77/2021.
Lo ha affermato l'Ispettorato Nazionale del Lavoro nella nota n. 1049 di ieri 19 maggio, in merito alla disciplina secondo la quale “il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale”.
Al riguardo è stato chiesto all'INL se tale disposizione trovi applicazione ai subappalti già in essere alla data di entrata in vigore del D.L. n. 77/2021, ovvero solo a quelli successivamente autorizzati o ancora ai soli contratti di subappalto relativi a gare bandite dopo l’entrata in vigore del medesimo decreto.
D’intesa con l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si è espresso con nota prot. n. 11765 del 17 dicembre 2021, e acquisito il parere dell’ANAC con nota prot. 37720 del 15 maggio scorso, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato la suddetta nota n. 1049 del 19 maggio 2022, che riportiamo in allegato.