L'aliquota IVA ridotta si applica alle forniture di energia elettrica di condomini composti "esclusivamente" da unità immobiliari residenziali, ossia da abitazioni private che utilizzano l'energia esclusivamente a "uso domestico" per il consumo finale.
Lo ha precisato l'Agenzia delle entrate nella risposta n. 142 di oggi 3 marzo.
Con riferimento al caso di specie, l'istante riferisce che le tre unità immobiliari ad uso commerciale ubicate all'interno delle mura dell'edificio condominiale «sono completamente indipendenti negli accessi (lato strada), nei servizi (Riscaldamento) e nelle utenze (Energia elettrica). I negozi godono infatti di un sistema di illuminazionee riscaldamento autonomi, esclusi dai riparti delle spese condominiali. Inconsiderazione del fatto che le uniche 3 unità immobiliari ad uso commerciale sono totalmente autonome e non collegate ad alcun servizio né parte comune del Condominio (né alla scala, né ai box, né agli ascensori, ecc.), come dimostra il Regolamento contrattuale del 25.11.2015 e come può dimostrare un qualunque accesso in loco, risulta che il Condominio [...] è, dal punto di vista del consumo di energia elettrica e gas, un Condominio "esclusivamente residenziale"».Trattandosi di condominio composto esclusivamente da unità immobiliari residenziali che utilizzano l'energia esclusivamente a "uso domestico" per il consumo finale - diversamente dalla fattispecie esaminata nella risposta n. 3 pubblicata il 4 dicembre 2018, relativa alla fornitura di energia elettrica per il funzionamento di parti comuni di condomini (cd. "prevalentemente residenziali") costituiti anche da unità immobiliari con destinazione diversa da quella abitativa, quali uffici, studi professionali, negozi, si applica la predetta aliquota IVA ridotta del 10 per cento.
In allegato la risposta n. 142/2021