Alcune parti dei balconi, anche aggettanti e gli stessi balconi aggettanti, quando si inseriscono nel prospetto dell'edificio condominiale e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole, devono considerarsi beni comuni.
Lo ha precisato la Corte di cassazione, sezione II civile, con la sentenza n. 1990/2016.
Secondo la suprema Corte l'articolo 1130 n. 4 del Codice civile, che attribuisce all'amministratore del condominio il potere di compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni, deve interpretarsi estensivamente, per cui rientrano nel novero degli atti conservativi che possono essere compiuti dall'amministratore, anche quegli atti che pur interessando parti individuali si rendono necessari per intervenire sulle parti comuni.
In particolare la Cassazione precisa che in tema di condominio negli edifici e con riferimento ai rapporti tra la generalità dei condomini, i balconi aggettanti, costituendo un "prolungamento" della corrispondente unità immobiliare, appartengono in via esclusiva al proprietario di questa; soltanto i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore si debbono considerare beni comuni a tutti, quando si inseriscono nel prospetto dell'edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole.