Sebbene sia stata autorizzata dall’amministrazione comunale, una serra realizzata dai condomini sul loro terrazzo deve essere rimossa nel caso in cui sia vietata dal regolamento condominiale e alteri la facciata dell’edificio.
Lo ha precisato la sesta sezione civile della Corte di cassazione con l'ordinanza n. 12917/2016 pubblicata il 22 giugno.
La suprema Corte ha evidenziato che “Le autorizzazioni amministrative esauriscono la loro efficacia nell'ambito del rapporto pubblicistico tra P.A. e privato, senza estendersi ai rapporti tra privati, non potendo — neppure ai fini della legittimità di una innovazione ai sensi dell'art. 1120 comma 2 cod. civ. da compiersi nell'ambito di un condominio di edificio — incidere negativamente sulle posizioni soggettive degli altri condomini”.
Nel caso in esame la serra ha “dimensioni molto rilevanti, tanto da apparire come un prolungamento dei locali interni dell'unità immobiliare delle condomine”, e “insiste sulla facciata, incidendo sull'aspetto della stessa”.