La legittimazione ad agire per la tutela dei diritti di veduta spetta a ciascun singolo condomino che ne è titolare esclusivo e non all'amministratore del condominio.
Lo ha confermato la Cassazione, seconda sezione civile, con la sentenza n. 1549/2016.
Secondo la suprema Corte “La legittimazione ad agire per la specifica tutela dei diritti di veduta non può che appartenere ai singoli condomini”.
In mancanza “di ogni altra allegazione quanto alla possibilità di coesistenza di vedute di singoli condomini e di vedute quali, ad esempio, quelle delle finestre delle scale del condominio, il diritto di veduta a favore delle singole unità abitative è proprio del titolare della proprietà di ciascun singolo appartamento e, pertanto, non del Condominio, ma del singolo condomino proprietario”.
DECORO ARCHITETTONICO E FACCIATA INTERNA. Con un'altra sentenza - n. 1718/2016 – la seconda sezione civile della Corte di Cassazione precisa che l'alterazione del decoro architettonico di un edificio condominiale può riguardare anche una facciata interna. Il fatto che nella sentenza n.1297/1998 della Cassazione sia stato “escluso il carattere lesivo di una veranda realizzata da un condomino sulla terrazza a livello del proprio appartamento nella parte retrostante del fabbricato” non implica che sempre e in ogni caso sia legittima la creazione di verande in corrispondenza di facciate interne.
La Corte suprema ricorda che per «decoro architettonico del fabbricato», ai fini della tutela prevista dall'art. 1120 c.c., deve intendersi l'estetica dell'edificio, costituita dall'insieme delle linee e delle strutture ornamentali che ne costituiscono la nota dominante ed imprimono alle varie parti di esso una sua determinata, armonica fisionomia, senza che occorra che si tratti di edifici di particolare pregio artistico.