L'assemblea condominiale “se può disporre — con le prescritte maggioranze — dei diritti relativi alle parti comuni dell'edificio, non può disporre dei diritti relativi alle parti di proprietà esclusiva dei singoli condomini”.
Lo ha precisato la Corte di cassazione, seconda sezione civile, con la sentenza n. 2444/2016 pubblicata l'8 febbraio.
LA VICENDA. Due coniugi convennero in giudizio un altro condomino chiedendo che quest'ultimo fosse condannato alla demolizione del ballatoio e della canna fumaria realizzati nel suo appartamento, limitrofo a quello degli attori all'interno del medesimo condominio.
Il convenuto resistette alla domanda chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna degli attori al risarcimento del danno in ragione delle infiltrazioni verificatesi nel suo appartamento e provenienti da quello degli attori.
Il Tribunale di Brescia accolse la domanda principale e dichiarò inammissibile quella riconvenzionale.
Invece la Corte di Appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, rigettò la domanda di demolizione della canna fumaria e confermò la pronuncia impugnata quanto alla condanna del convenuto alla demolizione del ballatoio.
ACCORDO TRANSATTIVO. Secondo la Cassazione “l'assemblea condominiale, se può disporre — con le prescritte maggioranze — dei diritti relativi alle parti comuni dell'edificio, non può disporre dei diritti relativi alle parti di proprietà esclusiva dei singoli condomini”. Pertanto, la delibera dell'assemblea condominiale di approvazione dell'accordo transattivo - in forza del quale il condomino avrebbe acquisito il diritto di mantenere il ballatoio realizzato - “non poteva in alcun modo vincolare gli attori nella disposizione e nella tutela dei loro diritti”.