“In tema di condominio negli edifici, non è automaticamente configurabile un uso illegittimo della parte comune costituita dall'area di terreno su cui insiste il fabbricato e posano le fondamenta dell'immobile, in ipotesi di abbassamento del pavimento e del piano di calpestio eseguito da un singolo condomino, dovendosi a tal fine accertare o l'avvenuta alterazione della destinazione del bene, vale a dire della sua funzione di sostegno alla stabilità dell'edificio, o l'idoneità dell'intervento a pregiudicare l'interesse degli altri condomini al pari uso della cosa comune”.
Questo pronunciamento della Cassazione – sentenza n. 19915/2014 – è stato ripreso dalla seconda sezione civile della Corte di cassazione con la sentenza n. 234/2016, con la quale si dà continuità al “principio di base espresso dal predetto indirizzo interpretativo, innovativo rispetto a quello, richiamato da Cass. Sez. II n. 8119 del 2004, con il quale ogni e qualunque utilizzo del sottosuolo da parte di uno dei condomini, configurava per se, uso non consentito, dovendosi invece ribadire la natura funzionale della proprietà comune ex art 1117 cod civ. che verrebbe incisa per la assoluta preclusione di utilizzo del sottosuolo per passaggio di servizi ad uso comune”.
Secondo la suprema Corte, dunque, occorre verificare caso per caso se l'uso da parte del singolo condomino precluda assolutamente l'utilizzo del sottosuolo per passaggio di servizi ad uso comune.