Secondo la giurisprudenza della Cassazione, "in tema di condominio negli edifici, è nulla - e non soggetta, quindi, al termine di impugnazione di cui all'art. 1137 c.c. - la delibera assembleare che addebiti le spese di riscaldamento ai condomini proprietari di locali (nella specie, sottotetti), cui non sia comune, né siano serviti dall'impianto di riscaldamento, trattandosi di delibera che inerisce ai diritti individuali di tali condomini e non alla mera determinazione quantitativa del riparto delle spese" (così Cass. 22634/2013).
Lo ha ricordato la Corte di cassazione (Civile Sez. 2) nella sentenza n. 15932/2019.
In questo pronunciamento la suprema Corte ha inoltre ribadito che "il condomino può legittimamente rinunziare all'uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall'impianto termico comune, senza necessità di autorizzazione od approvazione degli altri condomini, fermo il suo obbligo di pagamento delle spese per la conservazione dell'impianto" (così Cass. 7518/2006 e Cass.16365/2007).
In allegato la sentenza