Ai lavori che riguardano la realizzazione di autorimesse all'interno del complesso condominiale, accessibili da passi carrai aperti sul muro esterno comune ed ingressi pedonali sul viale interno di proprietà comune, è applicabile la legge n. 122/1989 (Legge Tognoli), in quanto tali autorimesse rispondono alle prescrizioni di cui all'art. 9 della Legge Tognoli, che consente ai condomini di deliberare l'intervento con le maggioranze di cui all'art. 1136 comma II del Codice Civile.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione, seconda sezione civile, con la sentenza n.15533/2015 depositata il 23 luglio, con la quale è stata dichiarata inammissibile la censura proposta dal ricorrente - violazione, falsa ed erronea applicazione della legge n. 122 del 1989 (art. 360 comma 1 n. 3 cpc.) - secondo la quale i Giudici di primo e di secondo grado avrebbero erroneamente ricondotto le autorimesse in parola nelle modalità di realizzazione e nella loro esatta ubicazione, nell'alveo normativo della legge Tognoli.
ERRATA LA TESI DEL RICORRENTE. Secondo il ricorrente la realizzazione di autorimesse e parcheggi destinati al servizio di fabbricati esistenti sarebbe soggetta ad autorizzazione gratuita, esclusivamente se effettuata, totalmente, al di sotto del piano di campagna naturale, non rientrando in tale disciplina di favore i manufatti realizzati, come le autorimesse che qui interessano, con interramenti ottenuti per effetto del riporto di terra. Pertanto, ha sostenuto il ricorrente, se il garage non risulta interrato interamente, ma parzialmente su due lati, l'autorizzazione in deroga ex art. 9 comma 1 della legge 122 del 1989 sarebbe illegittima, non sussistendo le condizioni per il rilascio.
Di diverso parere è invece la Cassazione, che nella sentenza n.15533/2015 evidenzia che la costruzione delle predette autorimesse deliberata con la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136 comma II del Codice Civile è valida qualora non pregiudichi la solidità strutturale dello stabile e il diritto dei singoli condòmini all'uso delle aree comuni.