Il caso affrontato dalla sesta sezione del Consiglio di Stato - sentenza n. 1790 del 9 aprile 2015 – riguarda un condono edilizio in area vincolata e l'annullamento da parte della Soprintendenza del parere favorevole del Comune.
La Soprintendenza ha rilevato come la realizzazione del progetto di cui trattasi potesse costituire “gravissima alterazione del sito costiero, ricadendo a brevissima distanza dal mare, quasi a ridosso della costiera, determinando, anche in ragione dello sviluppo planivolumetrico ed altimetrico, inaccettabile impedimento alla visione del mare dai principali punti di vista panoramici”.
Le conclusioni, oltre ad essere suffragate da documentazione fotografica, seguivano alla rilevata mancanza di qualsiasi considerazione al riguardo da parte dell’Autorità comunale sub-delegata, che si era limitata a valutare le caratteristiche omogenee del contesto edificatorio circostante, con affidamento della compatibilità paesaggistica alla sola previsione di “aree arricchite con il verde attrezzato”, nonché alla “piantumazione di alberi di varia natura e grandezza, tipici della vegetazione mediterranea”, in pratica con oggettiva deroga al richiamato vincolo paesaggistico, alla cui effettiva dimensione non veniva, in effetti, rapportato l’impatto della nuova edificazione.
Secondo Palazzo Spada, questa carenza del parere comunale non poteva non costituire valida ragione per il relativo annullamento, dovendo l’estrema vicinanza alla costa essere oggetto di specifica valutazione (valutazione, in effetti, già operata anche ex lege, nei termini in precedenza specificati, oltre che causa di annullamento dell’originaria concessione edilizia), senza che l’intervenuta, parziale compromissione dei valori protetti giustificasse – come riconosciuto da una consolidata giurisprudenza – un’ulteriore alterazione dei valori stessi (cfr. in tal senso, fra le tante, Cons. St., sez. VI, 6 maggio 2013, n. 2410; Cass. Pen., sez. III, 25 ottobre 2005, n. 45185).