“L’estensione alle società della detrazione del 90 per cento prevista per gli interventi di recupero delle facciate degli edifici è importante e risponde a una richiesta che Confedilizia aveva avanzato in sede di audizione parlamentare sul disegno di legge di bilancio. Consentirà, infatti, di accrescere gli effetti virtuosi di una misura di grande importanza, anche se occorre ancora valutare – soprattutto per gli immobili vincolati – le conseguenze degli obblighi di integrazione con interventi di risparmio energetico”.
Lo ha detto il presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa, intervenendo a Re Italy Winter Forum, la convention dell’immobiliare organizzata da Monitorimmobiliare e Monitorisparmio in Borsa Italiana a Milano.
“Tuttavia – ha aggiunto Spaziani Testa – le società immobiliari hanno urgente necessità di ulteriori misure, a partire dal superamento del distorto trattamento tributario dei beni strumentali che penalizza fortemente operatori che, altrimenti, potrebbero contribuire in modo esteso ad ampliare l’offerta di abitazioni in affitto”.
“Più in generale – ha concluso il presidente di Confedilizia – la politica deve rendersi finalmente conto delle enormi potenzialità che il settore immobiliare potrebbe esprimere, a vantaggio della crescita e dello sviluppo del nostro Paese, se solo fosse liberato dai pesanti gravami, soprattutto fiscali, che lo comprimono. Ma non vanno in questa direzione né la conferma della patrimoniale Imu da 22 miliardi l’anno né la cancellazione della cedolare secca sugli affitti dei locali commerciali”.
APPROFONDIMENTO SUL BONUS FACCIATE. Ricordiamo che i commi da 219 a 224 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2020 stabiliscono la detraibilità dall'imposta lorda del 90 per cento delle spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici ubicati in specifiche zone.
Il comma 219 stabilisce che per le spese documentate, sostenute nel 2020 per interventi, anche di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A o B ai sensi del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 90 per cento. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi (comma 222).
L'articolo 2 del citato decreto ministeriale n. 1444 del 1968, prevede la definizione di zone territoriali omogenee, per cui:
- la zona A include le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
- la zona B include le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5 per cento (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq.
Il comma 220 specifica che, nell'ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, gli interventi devono soddisfare specifici requisiti previsti dal:
- decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2015.
Questo reca disposizioni per l'adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009- recante le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici. Esso reca un complesso di disposizioni in materia di certificazione, raccolta dei dati, monitoraggio sugli stessi. Nell'ambito delle disposizioni ivi previste, si segnala l'art. 4. In materia di elementi essenziali e disposizioni minime comuni del sistema nazionale e regionale di attestazione della prestazione energetica degli edifici, che reca norme sull'APE e la relativa durata.
- decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 gennaio 2010, Tabella 2, con riguardo ai valori di trasmittanza termica.
Tale D.M. reca l'aggiornamento del decreto 11 marzo 2008 in materia di riqualificazione energetica degli edifici, disponendo la revisione dei requisiti tecnici di ammissibilità.
La norma qui in esame prevede, per i casi contemplati dal comma 220, che ai fini delle verifiche e dei controlli vengano applicati i commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013, in materia di detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica.
In particolare, il comma 3-bis prevede che, al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di efficienza energetica, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) elabora le informazioni contenute nelle richieste di detrazione pervenute per via telematica e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al MEF, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali. Il successivo comma 3-ter ha previsto che, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, fossero definiti i requisiti tecnici che dovevano soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di cui all'articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013, ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento, nonché le procedure e le modalità di esecuzione di controlli a campione, sia documentali che in situ, eseguiti dall'ENEA e volti ad accertare il rispetto dei requisiti che determinano l'accesso al beneficio.
Il Decreto interministeriale del 11/05/2018 ha recato le procedure e modalità per l'esecuzione dei controlli da parte di ENEA sulla sussistenza delle condizioni per la fruizione delle detrazioni fiscali per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, ai sensi dell'articolo 14, comma 2-quinquies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, come convertito. Tale D.M. cita, nel preambolo, il comma 3-ter dell'articolo 14 il quale prevede l'adozione del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti, per la definizione dei requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di cui allo stesso art. 14 e che nelle more dell'emanazione di detto decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto 19 febbraio 2007 e al decreto 11 marzo 2008.
L'Agenzia delle entrate ha poi elaborato nel 2019 un documento riepilogativo in materia di requisiti per l'accesso alle detrazioni per le detrazioni fiscali anche per interventi di efficienza energetica.
Il comma 221 stabilisce che, ferme rimanendo le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia edilizia e di riqualificazione energetica, sono ammessi al beneficio di cui ai commi in esame esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.
Il comma 223 prevede, infine, l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto del MEF di concerto con il Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1998, n. 41, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 1998, n. 60, con il quale è stato adottato il ''Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all'articolo 1 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia''.
In conseguenza delle norme in esame, il comma 224 dispone un incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica (di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto legge n. 282 del 2004) pari a 0,5 milioni di euro per l’anno 2020, 5,8 milioni di euro per l’anno 2021 e 3,6 milioni di euro annui dall’anno 2022 all’anno 2030. (fonte: dossier parlamentare del 17 dicembre 2019)