La Commissione tributaria provinciale di Roma ha stabilito che una società proprietaria di oltre mille unità immobiliari abusivamente occupate non sia tenuta a pagare la Tasi (il tributo locale, non più in vigore, che si è affiancato per alcuni anni all’Imu) per via dell’assenza del presupposto impositivo, consistente nel possesso, e quindi nella disponibilità, dei beni oggetto di tassazione. In precedenza, analogo principio era stabilito – da altre sentenze (in particolare delle Commissioni regionali della Lombardia e del Lazio) – con riferimento all’Imu.
Nel caso specifico, peraltro, la pretesa tributaria del Comune si presentava come ancora più paradossale per il fatto che il rapporto di locazione era stato instaurato dalla società proprietaria con lo stesso Comune, che aveva lasciato occupare abusivamente tutti i 1.147 alloggi oggetto del contratto, situazione che perdura ancora oggi dal 2013.
Si tratta – ha dichiarato il presidente della Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa – di un principio di civiltà che dovrebbe, a nostro avviso, essere stabilito per legge e non rimesso alla richiesta in via giudiziaria da parte dei proprietari. Ci rivolgiamo, allora, alla nuova maggioranza politica affinché introduca nel nostro ordinamento una norma tanto semplice quanto equa: nessun tributo è dovuto in caso di indisponibilità dell’immobile da parte del proprietario, sia in seguito al compimento del reato di occupazione arbitraria, sia per il periodo successivo al provvedimento di convalida di sfratto.