Secondo Confedilizia l’introduzione, in tema di incentivi per interventi sugli immobili, dell’obbligo di qualificazione Soa per le imprese che eseguono lavori di importo superiore a 516mila euro “costituisce l’ennesimo orpello burocratico e un ulteriore ostacolo alla riqualificazione e alla messa in sicurezza del patrimonio edilizio privato”.
Per la Confederazione della proprietà edilizia, “imporre un tipo di certificazione del genere – finora richiesta solo per gli appalti pubblici – avrà l’effetto di ridurre ancor di più il numero delle imprese alle quali affidare i lavori, con la conseguenza che molti proprietari non avranno più la possibilità di intervenire sui loro immobili.
Già – osserva la Confedilizia – la stretta sulla possibilità di cessione del credito ha ingessato il settore, con proprietari di casa che non sono più in grado di trovare imprese disposte ad eseguire i lavori. Ora questa ulteriore novità rischia di affossare completamente ogni aspettativa di rilancio dell’economia legata all’immobiliare”.
Ricordiamo che la legge Taglia Prezzi (Legge 20 maggio 2022, n. 51 di conversione del decreto-legge n. 21/2022), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 117 del 20 maggio (LEGGI TUTTO), introduce una nuova condizione per avvalersi degli incentivi fiscali relativi ai lavori edilizi che danno diritto al superbonus del 110% e a quelli in riferimento ai quali è possibile esercitare l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura sul corrispettivo (rispettivamente, articolo 119 e articolo 121, comma 2, Dl 34/2020). Opera solo se l’importo degli interventi supera i 516mila euro. Dal 1° luglio 2023, oltre quella soglia, servirà che le opere siano affidate a imprese in possesso della certificazione Soa (società organismo di attestazione), cioè della qualificazione “garantita” da appositi enti, che oggi è richiesta, dal Codice dei contratti pubblici, per partecipare agli appalti sopra i 150mila euro (articolo 84, Dlgs 50/2016). Invece, nel semestre precedente, dal 1° gennaio al 30 giugno 2023, sarà sufficiente che l’impresa, al momento della stipula del contratto di appalto o subappalto, documenti al committente o all’impresa subappaltante l’avvenuta sottoscrizione, con uno degli organismi certificatori, di un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione; la novità non si applica ai lavori già in corso di esecuzione e ai contratti di appalto/subappalto con data certa anteriore a quella di entrata in vigore della disposizione.