Su proposta del ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia, il Consiglio dei ministri ha approvato definitivamente il decreto legislativo che riforma la disciplina in materia di conferenza dei servizi, in attuazione dell’articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
Il decreto abbatte i tempi lunghi attivando la conferenza semplificata, che non prevede riunioni fisiche ma solo l’invio di documenti per via telematica, mentre la conferenza simultanea con riunione (anche telematica) si svolge solo quando è strettamente necessaria.
La nuova disciplina si applicherà solamente alle nuove procedure.
TERMINE MASSIMO PERENTORIO DI 150 GIORNI PER LE GRANDI OPERE. L’assenso delle amministrazioni che non si sono espresse si considera acquisito e il termine della conferenza, oggi di fatto indefinito, viene stabilito perentoriamente in al massimo 5 mesi per le grandi opere. Ciascun livello di governo parlerà con una sola voce attraverso un rappresentante unico. Con riferimento alla disciplina del rappresentante unico, è stato precisato che vi è un rappresentante unico per ciascun ente territoriale.
Sono state accolte le condizioni poste dalle commissioni parlamentari nei loro pareri e sono state recepite gran parte delle osservazioni avanzate dalla Conferenza unificata e dal Consiglio di Stato.
In particolare, è stata prevista in conferenza la facoltà di intervento dei privati destinatari della comunicazione di avvio del procedimento; nonché la possibilità di attivare direttamente la conferenza simultanea in modalità sincrona su richiesta motivata di altre amministrazioni o del privato interessato entro il termine previsto per richiedere integrazioni istruttorie: in tal caso la riunione ha luogo nei successivi 45 giorni.
Nei casi di conferenza simultanea sincrona che coinvolgono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini il termine per la conclusione della conferenza è elevato a 90 giorni.
NO SILENZIO ASSENSO PER LE OPERE SOTTOPOSTE A VIA STATALE. Per le opere soggette alla Valutazione di impatto ambientale (Via) statale non avrà validità il silenzio assenso.
Infine, è stato meglio definito l’esercizio dei poteri di autotutela rispetto alla decisione conclusiva della conferenza.