Con la sentenza n. 9/2019, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, lettera b), e 10, comma 1, lettera d), numero 9, della legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2017, n. 36, “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento regionale ai decreti legislativi n. 126/2016, n. 127/2016, n. 222/2016 e n. 104/2017, relative alla disciplina della conferenza dei servizi, ai regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti e a ulteriori misure di razionalizzazione”.
Le suddette disposizioni, impugnate dal Presidente del Consiglio dei ministri, modificano due leggi della Regione Lombardia. In particolare, l’art. 2, comma 1, lettera b), modifica l’art. 13 della legge della Regione Lombardia 1° febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria), introducendo, tra l’altro, il comma 1-quater, secondo cui, «[q]ualora la determinazione da assumere in conferenza di servizi presupponga o implichi anche l’adozione di un provvedimento di competenza di un organo di indirizzo politico, tale provvedimento è acquisito prima della convocazione della conferenza di servizi o successivamente alla determinazione motivata di conclusione della stessa conferenza. In caso di acquisizione successiva del provvedimento di cui al precedente periodo, l’efficacia della determinazione di conclusione della conferenza di servizi è sospesa nelle more della formalizzazione dello stesso provvedimento».
L’art. 10, comma 1, lettera d), numero 9), della legge regionale impugnata modifica, invece, l’art. 4 della legge della Regione Lombardia 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale), introducendo, tra l’altro, il comma 6-ter, secondo cui, «[q]ualora per l’approvazione degli interventi in progetto o per l’espressione di atti di assenso, comunque denominati, la determinazione da assumere in conferenza di servizi presupponga o implichi anche l’adozione di un provvedimento di competenza di un organo di indirizzo politico, si applica quanto previsto all’articolo 13, comma 1-quater, della l.r. 1/2012».
Entrambe le disposizioni sono state impugnate per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettere m) e s), Cost. e delle norme interposte di cui agli artt. 14-ter e 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e degli artt. 7-bis e 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
In allegato la sentenza della Consulta