Con nota dell’8 marzo 2018, il Dipartimento per il coordinamento amministrativo, Ufficio per la concertazione amministrativa ed il monitoraggio, della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso al Consiglio di Stato un quesito su alcuni dubbi interpretativi che riguardano l’applicazione dell’art. 14-ter, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall’art. 1, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127 (in attuazione della delega contenuta nell’art. 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124), in merito al rappresentante unico delle amministrazioni statali in seno alla conferenza di servizi simultanea.
La norma, riferita alla conferenza di servizi “in forma simultanea e in modalità sincrona”, ovvero all’ipotesi di riunione in unica sede, o di partecipazione comunque contestuale (ove possibile anche in via telematica), dei rappresentanti delle amministrazioni interessate, prevede:
“4. Ove alla conferenza partecipino anche amministrazioni non statali, le amministrazioni statali sono rappresentate da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la posizione di tutte le predette amministrazioni, nominato, anche preventivamente per determinate materie o determinati periodi di tempo, dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, ove si tratti soltanto di amministrazioni periferiche, dal Prefetto. Ferma restando l'attribuzione del potere di rappresentanza al suddetto soggetto, le singole amministrazioni statali possono comunque intervenire ai lavori della conferenza in funzione di supporto. Le amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies, comma 1, prima della conclusione dei lavori della conferenza, possono esprimere al suddetto rappresentante il proprio dissenso ai fini di cui allo stesso comma.”
Il comma immediatamente antecedente recita:
“3. Ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.”
Orbene, la Presidenza del Consiglio, prendendo spunto dai dubbi interpretativi sollevati anche da parte di altre amministrazioni statali sulle modalità di prima applicazione della normativa in oggetto, fa riferimento a quattro tematiche essenziali, che vengono poi meglio esplicitate nel corpo del quesito, ovvero:
1) quale sia l’ambito di applicazione dell’espressione “amministrazioni statali” contenuta nel comma 4 citato;
2) se nella conferenza di servizi indetta da un’amministrazione statale il rappresentante unico rappresenti anche l’amministrazione procedente o solamente le amministrazioni statali diverse da quella procedente;
3) quale sia l’ambito di applicazione dell’istituto della conferenza di servizi e più in particolare del rappresentante unico in relazione ai contenuti dell’art. 29-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (codice ambiente);
4) infine, se il rappresentante unico dello Stato, dopo aver reso il proprio parere, possa successivamente modificarlo.
IL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO. Le osservazioni della Commissione speciale del Consiglio di Stato sono state espresse nel parere n. 1127 del 27 aprile 2018 - Adunanza del 29 marzo 2018 – CLICCA QUI.