Lo scorso 10 novembre si è tenuto in videoconferenza l’incontro tra la ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo e le parti sociali della filiera delle costruzioni, tra cui anche ANAEPA-Confartigianato Edilizia, che hanno illustrato l’Accordo sottoscritto dalle medesime il 10 settembre us. in materia di congruità della manodopera per il settore edile.
L’accordo definisce le procedure per l’avvio, in via sperimentale, del sistema di verifica della congruità per tutte le attività edili sia pubbliche che private, con decorrenza dal 1° ottobre 2020 e termine al 30 giugno 2021 e si inserisce nel contesto della recente previsione normativa contenuta nella legge di conversione del DL Semplificazioni (L. 120/2020), che ha introdotto all’art. 8 il comma 10 bis, in cui al DURC si aggiunge la congruità dell’incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento, secondo modalità adottate con decreto dal Ministro del Lavoro entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge (15 settembre scorso).
Nel corso dell’incontro si è stabilito di istituire un tavolo tecnico - nel quale debbono esserci anche le rappresentanze di imprese specialistiche e superspecialistiche, cioè FINCO - per l’individuazione delle modalità operative di applicazione della congruità della manodopera in edilizia che saranno adottate mediante un prossimo Decreto Ministeriale: la verifica di congruità rappresenta, secondo le Parti, un’opportunità per far emergere il lavoro irregolare e per contrastare fenomeni di dumping contrattuale da parte di imprese che, pur svolgendo attività edile o prevalentemente edile, applicano contratti diversi da quello dell’edilizia, a danno della regolare concorrenza tra le imprese e delle tutele in materia di equa retribuzione, di formazione e sicurezza a favore dei lavoratori.
Il Ministro Catalfo ha accolto le istanze delle Parti, non solo condividendone le preoccupazioni circa la pratica del dumpling contrattuale, ma proponendo anche di individuare soluzioni concrete in relazione al tema della formazione e delle competenze richieste alle imprese nel mercato della riqualificazione energetica e sismica del patrimonio immobiliare che, con l’entrata a regime del meccanismo del Superbonus 110%, diventano sempre più necessarie.
LA NOTA DI FINCO AL MINISTRO CATALFO. Lo scorso 2 novembre il Direttore Generale FINCO, Angelo Artale, ha inviato una nota al Ministro Catalfo, avente ad oggetto “Art. 8, comma 10 bis, Decreto “Semplificazione” - Durc e verifica congruità manodopera”, che riportiamo.
Egregio Ministro,
In tema di contratti pubblici, l’articolo 8, comma 10 bis introdotto dalla Legge 120/20 nella conversione del Decreto Legge 76/20, per i contratti pubblici ha previsto, in aggiunta al DURC, la verifica della congruità dell’incidenza della manodopera rispetto allo specifico intervento; rimandando a successivo Decreto del Suo Dicastero la relativa regolamentazione.
Definire a monte l’incidenza della manodopera in un lavoro pubblico è cosa alquanto complessa vista anche la relativa concretizzazione solo caso per caso; l’individuazione, quindi, della modalità prevista dal citato comma 10 bis), sarà opera laboriosa e che, necessariamente, avrà bisogno di successivi aggiustamenti dopo le prime applicazioni.
FINCO che rappresenta l’industria delle costruzioni e le lavorazioni specialistiche e superpecialistiche che sono presenti in cantiere tanto quanto quelle generali (che sono riferibili più specificamente all’edilizia), non ha una soluzione normativa da proporre, ritiene, però, fondamentale che, in questo lavoro di decretazione, il Ministero non si lasci condurre da considerazioni “contrattualistiche”.
Più volte abbiamo scritto al Ministero del Lavoro lamentando una certa indulgenza verso il Contratto dell’Edilizia, come se quel CCNL dovesse essere uno dei pochi punti (se non l’unico punto) di riferimento, per tutte le fattispecie lavorative del cantiere.
Come già ribadito in diverse occasioni, le attività che si svolgono in cantiere non sono solo edili, ma anche metalmeccaniche, impiantistiche, di tutela dei beni culturali o del verde, di completamento dell’attività di prefabbricazione, ecc., e di questo - ferma restando la libertà per l’impresa di scegliere il contratto da applicare con riferimento alla sua attività prevalente (ex art. 2070 del Codice Civile) - è necessario tener conto in ogni provvedimento che direttamente o indirettamente possa avere come riferimento i CCNL.
In attesa di cortese riscontro e disponibilità ad un incontro, anche da remoto, sul tema, porgiamo i migliori saluti.
Angelo Artale
(Direttore Generale FINCO)