La Commissione nazionale paritetica per le casse edili (Cnce) ha pubblicato ulteriori FAQ tecnico/operative riguardanti la congruità della manodopera in edilizia di cui al DM n. 143/2021 avviata lo scorso 1° novembre.
1. La Cassa Edile/Edilcassa può rilasciare i codici necessari per la richiesta di attestazione (CUC e Codice di Autorizzazione) sia ai committenti pubblici che ai committenti privati che ne facciano richiesta?
Sì, la Cassa Edile/Edilcassa deve rilasciare i codici (CUC e Codice di Autorizzazione) ai committenti individuati dalla norma quali soggetti legittimati alla richiesta dell’attestazione di congruità (cfr. art. 4, comma 1 del DM n. 143/2021).
Si specifica, al riguardo che, fermo restando che il sistema CNCE Edilconnect prima della scadenza prevista per la presentazione delle denunce e del relativo versamento (propedeutici al rilascio di un attestazione di congruità regolare) mette a disposizione i codici (Codice di Autorizzazione e CUC) all’impresa affidataria solo laddove l’opera risulti congrua, laddove il committente per il rilascio dei codici si rivolga alla Cassa (che invece può comunque rilasciarli), il rilascio sarà possibile in tal caso solo laddove l’opera risulti congrua.
Diversamente la Cassa dovrà informare il committente richiedente che il rilascio sarà possibile solo dopo la data di scadenza dei versamenti, a carico dell’impresa affidataria, propedeutici al rilascio di un attestazione di congruità.
2. Cosa accade nel caso in cui trascorsa la data di “fine Lavori” dell’opera nessuno provveda alla richiesta della attestazione di congruità della manodopera?
Il Sistema CNCE_Edilconnect attualmente provvede all’invio, ogni 3 del mese, di un riepilogo alle imprese affidatarie degli appalti inseriti nel sistema e oggetto di congruità, contenente tutte le informazioni relative allo stato dell’appalto, ai cantieri conclusi per i quali non sia richiesta l’attestazione e ai dati relativi al contatore di congruità.
Sul tema rimane, comunque, ferma la FAQ n. 15 della COM. CNCE n. 798/2021.
Stante il recente avvio del sistema e nelle more di ulteriori determinazioni sul punto, si invitano le Casse, attraverso il supporto della CNCE, a farsi promotrici di iniziative formative/informative sul territorio, anche con i committenti, funzionali alla corretta conoscenza dell’istituto e del ruolo ad essi affidato dall’attuale normativa.
3. Come ci si comporta, ai fini della congruità, nel caso di consorzi ex art. 45, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016?
Fermo restando quanto riportato all’ultimo alinea della FAQ n. 3 della Com. CNCE. n. 798/2021, alla luce dell’art. 89 comma 1, lett. i del D.Lgs. n. 81/2008 e sm, si precisa che salvo il caso in cui i consorzi di cui alla fattispecie richiamate alle lett. b) e c) dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi stabili) eseguano essi stessi i lavori oggetto del contratto d’appalto, nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l'impresa affidataria è l'impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell'atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell'atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione.
Ai fini dell’individuazione dell’impresa affidataria, necessaria per il corretto inserimento del cantiere e per le conseguenze del caso in tema di congruità, la norma di cui sopra dovrà leggersi in combinato disposto con l’art. 48 , comma 7 (secondo periodo) del D.Lgs. n. 50/2016 (qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre).
4. Cosa accade laddove sussiste un evidente scostamento tra il costo complessivo dell’opera e il costo dei lavori edili?
Le Casse Edili/Edilcasse in fattispecie simili potranno procedere agli accertamenti del caso, per evidenziare eventuali criticità.
5. È necessario indicare nel sistema CNCE_Edilconnect il nominativo del direttore dei lavori?
Sì è necessario indicarlo in considerazione della previsione di cui all’art. 5, comma 4 del DM n. 143/2021.
Alla luce della attuale normativa in materia, sulla nomina del direttore dei lavori, laddove il committente non abbia proceduto alla nomina del direttore dei lavori stesso, sarà consentita l’indicazione del referente tecnico dell’impresa (non legittimato, però, ai sensi del DM alla dichiarazione di cui al all’art. 5, comma 4 del DM n. 143/2021).
6. In caso di mancata congruità, l’impresa perde i benefici delle detrazioni fiscali per interventi edilizi alla luce di quanto previsto dal DM 41/1998?
Gli effetti della mancanza della congruità potrebbero riflettersi, in via indiretta, anche sul mancato riconoscimento dei benefici previsti dalla normativa fiscale, in materia di detrazioni fiscali, considerando che l’art. 5, comma 6, del DM n. 143/21 prevede testualmente che ”In mancanza di regolarizzazione, l’esito della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica e privata, incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzata al rilascio per l’impresa affidataria del Durc on-line, […]”. In tale fattispecie, pertanto, si verifica la previsione di cui all’art. 4 del DM 41/98 lettera d) ("Casi di diniego della detrazione" che stabilisce che "La detrazione non è riconosciuta in caso di: d) violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, nonché di obbligazioni contributive accertate dagli organi competenti e comunicate alla direzione regionale delle entrate territorialmente competente").
7. Come deve essere conteggiata la manodopera dei lavoratori distaccati da imprese di paesi convenzionati con l’Italia (Francia, Germania, Austria, Rep. San Marino)?
Sussistendo per tali lavoratori, distaccati da paesi convenzionati con l’Italia, l’esonero dall’iscrizione in Cassa alla luce degli accordi di reciprocità, la fattispecie ricade nell’alveo dell’art. 5, co. 5 del DM che prevede la possibilità di giustificare costi non registrati in Cassa attraverso l’esibizione di “documentazione idonea” che, dalla FAQ n. 5 della Com. CNCE n. 798/2021, potrebbe essere costituita anche dalle fatture attestanti il costo del lavoro.