In materia di congruità della manodopera, il 9 maggio 2024 è stato sottoscritto un nuovo Accordo tra tutte le parti sociali dell’edilizia (Ance, Legacoop Produzione e Servizi, Agci-Produzione e Lavoro, Confcooperative Lavoro e Servizi, Anaepa Confartigianato, Cna Costruzioni, Fiae Casartigiani, Claai Edilizia, Confapi Aniem, Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil).
Le parti nazionali sottoscritte hanno convenuto, ad integrazione delle tabelle allegate all'Accordo del 30 gennaio 2024, che la percentuale di incidenza della manodopera riferita alla categoria SOA OS18-B (pari al 6%), si applica anche alla “fornitura in opera di componenti coibenti per l’isolamento delle facciate”. La suddetta percentuale si applica anche ai lavori in corso.
Inoltre, per gli appalti pubblici, anche in corso, aventi a oggetto la realizzazione di lavori stradali in zone sottoposte a vincolo culturale, per i quali sia richiesta la categoria SOA OG2 e/o OS2-A, le Casse Edili e le Edilcasse dovranno applicare le seguenti specifiche sottocategorie, con relative percentuali di incidenza minima:
OG 2
- Sottocategoria lavori stradali: 13,77%;
OS 2-A
- Sottocategoria lavori stradali: 13,77%.