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Connessione degli impianti alle reti: modificato il TICA

Con una nuova delibera l'Autorità introduce semplificazioni e implementazione di nuovi flussi informativi su Gaudì in relazione allo stato degli impianti di produzione

venerdì 22 luglio 2016 - Redazione Build News

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Con la delibera 424/2016/R/eel, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico definisce alcune modifiche e innovazioni al Testo Integrato delle Connessioni Attive (TICA) in termini sia di semplificazione che di implementazione di nuovi flussi informativi su Gaudì in relazione allo stato degli impianti di produzione.

Il provvedimento, che segue la consultazione 234/2016/R/eel, in particolare prevede di:

- rinviare a un successivo provvedimento la definizione della procedura per la connessione e l'esercizio di impianti di produzione di piccola taglia diversi dagli impianti fotovoltaici ex decreto ministeriale 19 maggio 2015 (cd. altri impianti di produzione semplici), da adottarsi a seguito dell'emanazione del decreto ministeriale di semplificazione e standardizzazione della comunicazione per la realizzazione, l'esercizio e la connessione di tipologie di impianti ulteriori rispetto a quelle trattate dal predetto decreto ministeriale 19 maggio 2015;

- rimandare, a seguito dell'implementazione in opportune sedi delle necessarie standardizzazioni, le semplificazioni per gli impianti di produzione di piccola o piccolissima taglia immessi sul mercato come prodotto finito omologato e dotato di un proprio codice identificativo univoco;

- non definire, accogliendo le osservazioni dei gestori di rete in esito alla consultazione, l'obbligo di classificare tra i lavori semplici limitati all'installazione del gruppo di misura tutte le attività aventi a oggetto richieste di connessione con potenza ai fini della connessione pari a zero e relative a impianti di produzione di potenza nominale o di picco fino a 3 kW ricadenti nelle casistiche di cui al decreto ministeriale 19 maggio 2015;

- confermare i valori del corrispettivo per l'ottenimento del preventivo riportati in consultazione al fine di evitare che essi incidano in modo significativo sul costo totale dell'impianto di produzione ma evitando, al tempo stesso, che essi siano inferiori al corrispettivo attualmente previsto dal TIC per le volture (circa 27 €);

- confermare gli orientamenti, indicati già in consultazione, ai fini della gestione, nel sistema GAUDÌ, delle attività di messa in conservazione, riattivazione e dismissione di impianti di produzione, introducendo le seguenti integrazioni:

a) nel caso di impianti di produzione ovvero UP messi in conservazione:

i. la potenza disponibile in immissione rimanga nella disponibilità del medesimo impianto di produzione;

ii. le apparecchiature di misura debbano restare installate, fermo restando che non saranno rilevati i dati di misura per il periodo di messa in conservazione e che, conseguentemente, il produttore non dovrà riconoscere il relativo corrispettivo al gestore di rete;

b) nel caso di impianti di produzione ovvero UP in dismissione:

i. la potenza disponibile in immissione non rimanga nella disponibilità del produttore e, conseguentemente, sia resa disponibile per l'utilizzo da parte del gestore di rete per la connessione di altre utenze;

ii. le apparecchiature di misura debbano essere rimosse e il produttore non dovrà corrispondere alcun corrispettivo al gestore di rete;

c) sia applicato un corrispettivo forfetario a copertura dei costi sostenuti ai fini delle attività di propria competenza associate alla riattivazione degli impianti e delle UP, posto convenzionalmente pari a quello di cui all'articolo 27 del TIC (relativo alla disattivazione e riattivazione della fornitura per morosità e riallacciamento di utenze stagionali) essendo il più affine tra i corrispettivi già esistenti;

- rimandare a un successivo provvedimento la definizione degli ulteriori aspetti afferenti la messa in conservazione, con particolare riferimento a quelli relativi all'erogazione del servizio di dispacciamento e alla gestione in sicurezza della rete elettrica nazionale.

Inoltre, con il provvedimento si intende:

- prevedere che, nel caso di richiesta di modifica del preventivo prima dell'accettazione, qualora il gestore ne rifiuti la modifica, l'accettazione del primo preventivo possa comunque avvenire entro le tempistiche previste dal TICA, al netto dell'intervallo di tempo intercorso tra la data di richiesta di modifica del preventivo e la data di ricevimento, da parte del richiedente, del diniego del gestore di rete;

- aggiornare, a parità di contenuto, il TICA nei punti in cui vengono richiamate le deliberazioni dell'Autorità che, nel frattempo, sono state aggiornate o sostituite.

Le disposizione del provvedimento trovano applicazione a partire al 1 gennaio 2017, salvo che quelle inerenti il corrispettivo per l'ottenimento del preventivo che trovano applicazione dal 1 ottobre 2016.

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