Con la sentenza n. 6/2017 pubblicata il 3 gennaio, la quarta sezione del Consiglio di Stato ricorda che per poter accedere al Terzo Conto Energia (D.M. 6 agosto 2010), è necessario che l’impianto sia entrato in esercizio entro il 31 maggio 2011, e che ciò avvenga secondo quanto previsto dall’art. 2 del D.M. 6 agosto 2010.
Per entrata in esercizio, deve intendersi la data nella quale sono verificate una pluralità di condizioni, tra le quali quella di risultare “assolti gli obblighi previsti dalla normativa fiscale in materia di produzione di energia elettrica” (art. 2, co. 1 d.m.). Tra questi obblighi, rientra l’invio della comunicazione di cui all’artt. 53-bis d. lgs. n. 504/1995, che costituisce “obbligo” previsto da normativa fiscale (e come tale rilevante al fine del rispetto del termine del 31 maggio 2011). La normativa stabilisce infatti che i soggetti contemplati dall’art. 53-bis d. lgs. n. 504/1995 sono tenuti ad una comunicazione all’Agenzia delle dogane “contestualmente all’avvio della propria attività”.
Ciò – precisa il Consiglio di Stato - sia in quanto tale obbligo è previsto da una fonte primaria disciplinante le imposte sulla produzione e sui consumi; sia in quanto tale comunicazione è significativamente richiesta ai “soggetti che producono energia elettrica non esclusa dal campo di applicazione dell’accisa”, di cui all’art. 52; sia in quanto la “normativa fiscale” è sia quella comportante in via diretta la disciplina dei tributi, sia quella strumentale alla tutela degli interessi erariali (in senso conforme, Cons. Stato, sez. IV, 19 maggio 2016 n. 2077).
Nel caso di specie, la società appellante ha presentato la dichiarazione indicata da tale articolo solo in data 22 giugno 2011, quindi in data successiva al termine del 31 maggio 2011, di cui all’art. 25, co. 9, d. lgs. n. 28/2011; il che, alla luce delle considerazioni innanzi esposte, ha legittimamente determinato il rigetto della domanda di incentivazione.