L’art. 57, comma 5 lett. a) del Codice Appalti (d.lgs. n. 163 del 2006), prevede che il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara è possibile nella misura strettamente necessaria, quando l’estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette o negoziate, di pubblicazione di un bando di gara e sempre che tali circostanze, invocate a giustificazione dell’estrema urgenza, non siano imputabili alle stazioni appaltanti.
Con la sentenza n. 1908 del 14 aprile 2015, la terza sezione del Consiglio di Stato ha ribadito che l'urgenza di provvedere e l’imprevedibilità non devono essere addebitabili in alcun modo all'amministrazione per carenza di adeguata organizzazione o programmazione ovvero per sua inerzia o responsabilità.
CONVENZIONI CONSIP. Nella citata sentenza Palazzo Spada ha anche sostenuto l'illegittimità, nel caso di convenzioni Consip, degli affidamenti di servizi ulteriori non previsti: l'obbligo di adesione alla convenzione Consip è ipotizzabile solo per l’acquisto di servizi concretamente rispondenti alle esigenze della stazione appaltante (LEGGI TUTTO).