Gli agrotecnici non sono legittimati a redigere e sottoscrivere gli atti di aggiornamento geometrico di cui all'articolo 8 della legge n. 679/1969 e agli articoli 5 e 7 del D.P.R. n. 650/1972.
Lo ha confermato il Consiglio di Stato (sezione quarta) che con la sentenza n.1458/2016 ha accolto il ricorso del Consiglio Nazionale dei Geometri e dei Geometri Laureati che ha chiesto l’integrale riforma della sentenza di primo grado con cui il Tar Lazio ha dichiarato l’inammissibilità per carenza di interesse dei ricorsi introduttivi del giudizio.
I geometri hanno fatto presente che, in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale, n. 154 del 2015 - con cui è stata dichiarata l’incostituzionalità, per violazione dell’art. 77 comma secondo Cost., dell’art. 26 comma 7-ter del decreto legge n. 248 del 2007, in accoglimento della questione prospettata dal Consiglio di Stato con l'ordinanza n. 753 del 17 febbraio 2014 - risulta evidente non soltanto l’interesse al ricorso introduttivo del giudizio, ma anche la illegittimità dell’azione dell’Amministrazione.
L’art. 26, comma 7-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 stabiliva che il comma 96 dell’art. 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), “si interpreta nel senso che gli atti ivi indicati possono essere redatti e sottoscritti anche dai soggetti in possesso del titolo di cui alla legge 6 giugno 1986, n. 251, e successive modificazioni”. La legge 6 giugno 1986, n. 251, cui faceva espresso rinvio la disposizione censurata, ha istituito l’albo professionale degli agrotecnici.
I giudici di Palazzo Spada ricordano che secondo un costante orientamento del Consiglio di Stato, dal quale non c’è motivo per discostarsi, deve ritenersi che “la pronuncia di illegittimità costituzionale di una norma di legge determina la cessazione della sua efficacia erga omnes ed impedisce, dopo la pubblicazione della sentenza, che essa possa esser applicata ai rapporti, in relazione ai quali la norma dichiarata incostituzionale risulti anche rilevante, stante l’effetto retroattivo dell’annullamento escluso solo per i cd. rapporti esauriti” (cfr. Cons. di Stato, Sez. III, 14 marzo 2012, n. 1429).
La risoluzione n. 10/DF del 3 aprile 2008 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nonché la circolare dell’Agenzia del Territorio n. 3 del 14 aprile 2008, in seguito alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 154 del 2015, “devono ritenersi viziate da una invalidità derivata: detti atti, infatti, costituiscono integrazione e non mera interpretazione, della disposizione dichiarata incostituzionale e, il venir meno del presupposto normativo, determina, in ultima analisi, la loro invalidità ed inidoneità a produrre effetti”.
Pertanto, conclude il Consiglio di Stato, “Alla luce delle suesposte argomentazioni, va accolto l’appello proposto dal sig. Fausto Savoldi e dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati e, per l’effetto, in riforma della sentenza del T.A.R. per il Lazio sede di Roma n. 7395 del 30 agosto 2012, devono annullarsi i provvedimenti impugnati in primo grado”.