Con la sentenza n. 5550/2017, pubblicata nei giorni scorsi, il Consiglio di Stato - nel confermare la precedente sentenza n. 172 del 20 gennaio 2016 - ha ribadito l’illegittimità di un concorso riservato a diplomati “periti agrari”, con iscrizione obbligatoria al predetto Albo professionale invece che all’Albo professionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.
Secondo il massimo organo della giustizia amministrativa i due diplomi sono assolutamente equipollenti e, pertanto, non sono possibili discriminazioni concorsuali in tal senso.
Ciò peraltro conferma la possibilità per i diplomati “periti agrari” di iscriversi liberamente nell’Albo professionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, per sfruttarne i maggiori vantaggi.
Il Consiglio di Stato, nelle due citate sentenze (n. 172/2016 e n. 5550/2017) ed in particolare in quest’ultima, compie un’ampia disamina sull’equipollenza dei titoli di studio, ritenendola totale, così come confermato anche “dall’art. 55 del DPR 5 giugno 2001 n. 328 che prevede le medesime classi di laurea ..... per l’accesso alla professione” e dal parere dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 21 settembre 2009.
La vicenda a cui il Consiglio di Stato ha messo fine riguarda un concorso pubblico, indetto dalla Provincia di Sassari nell’ormai lontano 2010, che erroneamente escludeva gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati; la riammissione di questi ultimi, operata a seguito di un intervento del Collegio Nazionale, ha provocato poi diversi ricorsi “incrociati” che hanno riguardato soggetti iscritti sia all’Albo degli Agronomi e Forestali che a quello dei Periti agrari, oltre ad iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati i quali ultimi, sono infine usciti vittoriosi dal confronto giudiziario, anche grazie al costante supporto del Collegio Nazionale della categoria.
Ciò nonostante, dopo l’ultima sentenza del Consiglio di Stato del gennaio 2016 (la n. 172) il Collegio Nazionale dei Periti agrari ha voluto proporre un nuovo ricorso, rivendicando di essere gravemente danneggiato dalla citata sentenza, che si era favorevolmente pronunciata sull’equipollenza dei titoli e delle abilitazioni professionali.
Tuttavia le pretese del Collegio Nazionale dei Periti agrari, al nuovo esame del Consiglio di Stato, si sono rivelate infondate e, con la sentenza n. 5550/2017, depositata nei giorni scorsi, il ricorso è stato dichiarato “inammissibile” con altresì la condanna dei Periti agrari alle spese del giudizio, da liquidarsi in favore degli Agrotecnici.
Piena soddisfazione per il positivo esito dell’intricata vicenda processuale è stata espressa dal Presidente del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, Roberto Orlandi, che ha dichiarato “Con la sentenza n. 5550/2017 del Consiglio di Stato viene messa la parola «fine» ad una vicenda, quella dell’equipollenza dei titoli di studio e delle abilitazioni professionali, che si trascinava da fin troppo tempo, solo per alimentare sterili polemiche. Il Consiglio di Stato ci restituisce così piena certezza del diritto”.
La sentenza n. 5550/2017 del Consiglio di Stato accerta altresì i seguenti principi di diritto:
- l’applicazione ai concorsi pubblici (che richiedono l’iscrizione in un Albo professionale) del principio dell’assorbenza dei titoli superiori, cioè a dire che il possesso di un titolo di studio di livello maggiore “include” in qualche modo anche le competenze del titolo sottostante;
- l’equipollenza dei titoli di studio così come indicati dalla legge, che da oggi in poi non può più essere messa in discussione;
- che l’equipollenza dei titoli di studio non può essere disgiunta dalla conseguente abilitazione ed iscrizione al relativo Albo professionale e, dunque, anche in questo ambito non vi possono più essere discriminazioni in ragione dell’Albo professionale scelto per svolgere la propria attività.
Il testo integrale della sentenza del Consiglio di Stato n. 5550/2017 è qui allegato mentre quello della sentenza del Consiglio di Stato n. 172/2016 è scaricabile al link http://www.agrotecnici.it/Sentenza_172_20-01-2016.pdf.