Reneww è un consorzio che si occupa di impianti di produzione di energia di fonti rinnovabili. Nel corso dell’anno 2010 e fino al mese di marzo 2011 le società che lo costituiscono hanno presentato istanze per ottenere l’autorizzazione unica per la realizzazione di impianti solari –fotovoltaici con moduli collocati a terra su terreni agricoli.
Al momento della presentazione della domande le predette società avrebbero beneficiato delle tariffe incentivanti, di validità ventennale, contenute nel c.d. «Terzo conto energia» di cui al decreto ministeriale 10 agosto 2010, n. 48390, in relazione agli impianti entrati in esercizio nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2010 e il 31 dicembre 2013, senza limitazioni in ordine alla potenza nominale degli impianti e alla superficie utilizzabile.
In tale periodo è stato adottato il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), a cui è stata data attuazione con il decreto ministeriale 5 maggio 2011, n. 52804, il quale ha introdotto il c.d. «Quarto conto energia», che, con valenza retroattiva, avrebbe inciso sul pregresso regime, riducendo sia la possibilità di sfruttare i terreni agricoli per la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici sia il limite massimo di potenza nominale per impianto.
Il Consorzio ha impugnato il predetto decreto ministeriale n. 52804 del 2011 innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, il quale però, con sentenza 19 febbraio 2013, n. 1826, ha rigettato il ricorso.
Il ricorrente ha quindi proposto appello al Consiglio di Stato, il quale ha anch'esso bocciato il ricorso con la sentenza n. 1768/2016 depositata il 5 maggio. Palazzo Spada osserva in via preliminare “questioni analoghe a quella in esame sono state già oggetto di decisione da parte di questo Consiglio” (tra le altre, Cons. Stato, sez. VI, 8 agosto 2014, n. 4234; Cons. Stato, sez. IV, 19 marzo 2015, n. 1442).
Per quanto riguarda l’art. 25, comma 9, del d.lgs. n. 28 del 2011 – che secondo il ricorrente sarebbe costituzionalmente illegittimo per violazione degli articoli 2, 3, 41, 76, 97 e 117 Cost. - tale disposizione prevede che il «Terzo conto energia», il quale prevedeva le tariffe più incentivanti di durata ventennale si applica per gli impianti entrati in esercizio al 31 dicembre 2010 e fino al 31 dicembre 2013. Secondo il ricorrente tale disciplina, riducendo il periodo di valenza del terzo conto energia ed escludendo coloro che entro il 31 dicembre 2010 avessero presentato la domanda del titolo abilitativo e non siano ancora entrati in esercizio, si porrebbe in contrasto con tutte le norme costituzionali evocate.
Di diverso parere è il Consiglio di Stato, secondo il quale la disposizione “manifesta l’esercizio di un potere discrezionale del legislatore” che “appare essere stato esercitato in maniera ragionevole senza ledere l’affidamento degli operatori economici”.