Nel caso di un appalto di servizio di ordine intellettuale, l’indicazione di oneri interni per la sicurezza pari a zero non costituisce di per sé omessa dichiarazione, e pertanto non comporta l'esclusione dell'impresa concorrente, in quanto la congruità della dichiarazione va valutata in concreto.
Lo ha stabilito la sesta sezione del Consiglio di Stato nella sentenza n. 2098/2017 pubblicata l'8 maggio.
Nella sentenza Palazzo Spada ricorda che “secondo quanto deciso da questo Giudice con la sentenza Sezione V 19 gennaio 2017 n.223, che questo Collegio condivide, l'indicazione di oneri interni per la sicurezza pari a zero in un caso di appalto di servizio di ordine intellettuale analogo al presente non comporta di per sé l'esclusione della concorrente per motivi di ordine formale, ed in particolare per violazione dell’art. 87, comma 4 del d.lgs. n. 163/2006 e del bando di gara conforme alla norma, dovendosi piuttosto valutare in concreto se tale dichiarazione sia congrua”.
In allegato la sentenza