Aumentare la sicurezza dei consumatori e garantire una concorrenza equa fra le imprese: con questi obiettivi il Consiglio dell'Unione europea ha aggiornato le norme del mercato interno relative ai dispositivi di protezione individuale, agli apparecchi a gas e agli impianti a fune.
Le nuove norme – spiega una nota - miglioreranno anche la vigilanza del mercato da parte delle autorità pubbliche senza imporre all'industria oneri e costi superflui.
L'adozione definitiva dei tre regolamenti da parte del Consiglio il 12 febbraio 2016 fa seguito agli accordi in prima lettura fra il Consiglio e il Parlamento europeo dell'ottobre 2015. I regolamenti saranno pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'UE.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. I dispositivi di protezione individuale offrono protezione da ogni genere di pericolo (ad esempio, calore, fiamme, sostanze chimiche, particelle volanti, urti meccanici, ecc.) in una serie di ambienti diversi, che sia a casa, sul lavoro o sui campi sportivi.
Tra gli esempi: dispositivi per la protezione della testa, delle orecchie, degli occhi (caschi, copriorecchie, occhiali), per la protezione respiratoria (maschere antigas e antipolvere), per la protezione del corpo (indumenti protettivi contro sostanze chimiche, attrezzature da motociclista e gilet ad alta visibilità), per la protezione delle mani, delle gambe, dei piedi (guanti da giardinaggio, ginocchiere, calzature di sicurezza). Nel campo di applicazione del nuovo regolamento rientrano i guanti da forno, ma non i guanti per rigovernare per uso privato.
Il nuovo regolamento aggiorna le norme attualmente in vigore della direttiva 89/686/CEE. Le nuove norme si applicano a ogni singolo prodotto destinato a essere immesso e/o a essere messo in servizio nel mercato dell'UE per la prima volta.
Stabiliscono i requisiti di salute e di sicurezza e determinano le procedure di valutazione della conformità che i fabbricanti sono tenuti a rispettare e che sono connesse al livello di rischio. La "marcatura CE" si appone a prodotti che rispettano i requisiti di salute e di sicurezza.
APPARECCHI A GAS. L'obiettivo del nuovo regolamento è garantire che gli apparecchi a gas e i relativi accessori rispettino i requisiti a livello UE relativi a un elevato livello di tutela della salute e della sicurezza di persone, animali domestici e beni, nonché un utilizzo razionale dell'energia. Apparecchi a gas tipici comprendono caldaie, cucine/forni/barbecue e funghi riscaldatori a gas.
Ai sensi del nuovo regolamento, gli apparecchi a gas e gli accessori riceveranno una dichiarazione di prestazione standard dell'UE per mostrare che soddisfano una serie unica di requisiti.
Il regolamento aggiorna le norme attualmente in vigore della direttiva apparecchi a gas (2009/142/CE). Si applicano agli apparecchi destinati a essere immessi nel mercato dell'UE e/o messi in servizio per la prima volta.
IMPIANTI A FUNE. I principali tipi di impianti a fune sono funicolari, cabinovie, seggiovie, teleferiche, funitel, sciovie e impianti combinati composti da diversi tipi di impianti a fune.
La trazione mediante cavo e la funzione di trasporto di passeggeri sono i principali criteri che determinano il campo di applicazione della direttiva 2000/9/CE, che si applica a impianti costruiti e messi in servizio a decorrere dal 3 maggio 2004.
Il nuovo regolamento sostituisce la direttiva 2000/9/CE che già trattava dei requisiti di conformità in materia di sicurezza, ambiente e mercato e fornirà una maggiore coerenza delle norme a livello dell'UE.
Gli impianti a fune sono prodotti unici, adattati alle condizioni locali e collegati a un'infrastruttura fissa e a una macchina mobile. I componenti di sicurezza e i sottosistemi sono soggetti alle norme sulla libera circolazione delle merci e alla valutazione della conformità e a una dichiarazione di conformità.