Normativa

Consorzi e principio di rotazione: chiarimenti dal MIT

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha risposto a un quesito relativo al principio di rotazione applicato alla consorziata/retista esecutrice e non al consorzio stabile/rete d'imprese

giovedì 27 aprile 2023 - Redazione Build News

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Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha risposto a un quesito relativo al principio di rotazione applicato alla consorziata/retista esecutrice e non al consorzio stabile/rete d'imprese.


Quesito: Può la Stazione Appaltante (SA), reinvitare il medesimo consorzio stabile o rete d’imprese (operatori economici ai sensi dell'art. 45, c. 2 lett. f del Codice) uscente ad una nuova procedura per lavori (negoziata o anche richiesta di preventivi finalizzata ad un confronto quale best practice per un successivo affidamento diretto) indicando in lex specialis che in caso di aggiudicazione, in applicazione del principio di rotazione, non potrà assegnare l'esecuzione contrattuale alla medesima consorziata/retista che ha operato nell’ultima procedura indetta dall'SA, in riferimento alla medesima categoria merceologica (Es.: OG1 edile, OS30 elettrico etc.)? Ad avviso della scrivente SA quanto precede sarebbe possibile in virtù delle seguenti considerazioni: 1 - il consorzio stabile/rete d’imprese di per sé, non ha materialmente eseguito nemmeno l'1% del precedente contratto, avendone affidata l'intera esecuzione ad una propria consorziata/retista che verrebbe obbligatoriamente esclusa da una possibile consecutiva riassegnazione, in ossequio al principio di rotazione; 2 – ragionando all’inverso, considerando che un consorzio stabile/rete d’imprese annovera, di norma, decine di operatori economici associati non appare logico penalizzare le restanti consorziate/retiste precludendo loro, a priori, la possibilità d’esecuzione di un appalto in ragione di una precedente esecuzione contrattuale condotta da un’azienda facente parte del medesimo consorzio stabile/rete d'imprese.


Risposta: Il principio della rotazione è applicabile, salvo deroga motivata. La motivazione è scelta discrezionale della stazione appaltante. L'attuale ordinamento richiede alle stazioni appaltante di compiere scelte, a volta anche di opportunità. Ogni scelta (motivata) è attinente al singolo caso concreto. Qualunque sia la Vs scelta, sarà opportuno valutare se nel previo affidamento il consorzio/consorziata esecutrice hanno avuto un comportamento adempiente o meno alle obbligazioni contrattuali di quell'appalto. In linea generale non appare in linea con il principio di autonomia organizzativa del consorzio procedere ad un invito del consorzio stesso, impedendo poi di poter scegliere in modo autonomo (ed in base al patto consortile) quale proprio consorziato indicare come esecutore.

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