Con la sentenza n.154/2015, depositata il 15 luglio, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 26, comma 7-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 28 febbraio 2008, n. 31.
Tale disposizione, aggiunta in sede di conversione, stabilisce che il comma 96 dell’art. 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ? legge finanziaria 2001), “si interpreta nel senso che gli atti ivi indicati possono essere redatti e sottoscritti anche dai soggetti in possesso del titolo di cui alla legge 6 giugno 1986, n. 251, e successive modificazioni”.
La legge 6 giugno 1986, n. 251 (Istituzione dell’albo professionale degli agrotecnici), cui fa espresso rinvio la disposizione censurata, ha istituito l’albo professionale degli agrotecnici.
La questione di legittimità costituzionale della predetta norma era stata sollevata dal Consiglio di Stato, per violazione degli artt. 3, 77, secondo comma, e 97, secondo comma, della Costituzione, nel procedimento vertente tra il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati e il Ministero dell'economia e delle finanze ed altri.