Con la sentenza n. 235/2018 la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 5, della legge della Regione Puglia 13 luglio 2017, n. 28 (Legge sulla partecipazione) e dell’art. 7, comma 2, della medesima legge, nella parte in cui prevede che il dibattito pubblico regionale si svolga anche sulle opere nazionali.
Con un ricorso il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 97, primo comma, 117, secondo comma, lettera m), e terzo comma, e 118 della Costituzione, dell’art. 7, commi 2, 5 e 12, della legge della Regione Puglia 13 luglio 2017, n. 28 (Legge sulla partecipazione), il quale, nel disciplinare le modalità del dibattito pubblico su opere, progetti o interventi di particolare rilevanza per la comunità regionale, in materia ambientale, paesaggistica, sociale, territoriale, culturale ed economica, prevede che esso sia svolto anche per opere nazionali.
Per quanto riguarda invece la questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 12, della suddetta legge regionale - il quale dispone che, all’esito del dibattito pubblico, il soggetto titolare o il responsabile della realizzazione dell’opera dichiari pubblicamente se intende, anche in accoglimento di quanto emerso dal dibattito, rinunciare all’opera, presentarne formulazioni alternative, proporre modifiche, confermare il progetto – la Corte costituzionale la ha dichiarata non fondata. Secondo la Consulta “la formulazione è tale da legare in modo evidente la norma impugnata alle ipotesi in cui si tratti di un’opera pubblica regionale e non quando la Regione sia chiamata ad esprimersi all’interno di un dibattito pubblico avente ad oggetto un’opera della cui realizzazione essa non sia titolare”.
In allegato la sentenza della Consulta