La moratoria della Regione Campania sull'eolico è illegittima. Lo ha stabilito la Corte costituzionale nella sentenza n. 177/2018 depositata oggi, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 15, comma 3, della legge della Regione Campania 5 aprile 2016, n. 6 (Prime misure per la razionalizzazione della spesa e il rilancio dell’economia campana - Legge collegata alla legge regionale di stabilità per l’anno 2016).
La Consulta ha invece dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 15, comma 4, della medesima legge regionale, sollevate, in riferimento agli artt. 41, 97 e 117, primo e terzo comma, della Costituzione e in relazione all’art. 12, comma 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità), e all’art. 13 della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania.
I due commi prevedono la sospensione, rispettivamente, del rilascio dell’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di impianti eolici e dell’autorizzazione regionale per impianti di produzione energetica con utilizzo di biomasse, fino al verificarsi delle condizioni contemplate dal medesimo art. 15 della legge regionale.
I RILIEVI DELLA CONSULTA. Secondo la Corte costituzionale, “la previsione della sospensione del rilascio di nuove autorizzazioni per impianti eolici nel territorio regionale produce un effetto di procrastinazione che contravviene al principio fondamentale espresso dall’art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387 del 2003 (sentenze n. 192 del 2011, n. 168 e n. 124 del 2010, n. 282 del 2009 e n. 364 del 2006). Tale contrasto comporta la violazione del predetto parametro”.
Infatti, “secondo il costante orientamento di questa Corte, la disciplina del regime abilitativo degli impianti di energia da fonti rinnovabili rientra, oltre che nella materia «tutela dell’ambiente», anche nella competenza legislativa concorrente, in quanto riconducibile a «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia» (art. 117, terzo comma, Cost.), nel cui ambito i principi fondamentali sono dettati anche dal d.lgs. n. 387 del 2003 e, in specie, dall’art. 12 (ex multis, sentenza n. 14 del 2018)”.
La norma impugnata, osserva inoltre la Consulta, “collide con l’art. 117, primo comma, Cost. anche per il sostanziale contrasto con la prescrizione dell’art. 13 della direttiva 2009/28/CE”.
La scelta della norma censurata di sospendere il rilascio dell’autorizzazione unica “non solo trascura completamente le istanze recate dalle normative europea e nazionale precedentemente richiamate, ma paralizza – seppur momentaneamente – la stessa sede in cui tutti gli interessi coinvolti debbono confluire per trovare adeguato contemperamento onde garantire il buon andamento dell’azione amministrativa”.
Prevedendo la sospensione del rilascio di nuove autorizzazioni per impianti eolici, la disposizione censurata “ha alterato il contesto normativo esistente al momento della presentazione della richiesta di autorizzazione unica, caratterizzato da una tempistica certa e celere, in coerenza con il particolare favor riconosciuto alle fonti energetiche rinnovabili dalla disciplina interna e sovranazionale.
Sotto tale profilo essa sacrifica l’interesse del richiedente alla tempestiva disamina dell’istanza, che concorre a influenzare la relativa scelta di sfruttamento imprenditoriale”.
In allegato la sentenza della Consulta