Il committente-appaltatore è responsabile in solido anche per i crediti lavorativi, contributivi e assicurativi dei dipendenti del subfornitore, così come è responsabile in solido verso i dipendenti del subappaltatore.
Lo ha precisato la Consulta nella sentenza n. 254/2017 depositata il 6 dicembre.
Nella suddetta sentenza la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 29, comma 2, della Legge Biagi (decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dalla Corte di appello di Venezia.
Secondo la Corte rimettente la suddetta norma – nel disporre che «In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori […] a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi […] in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto» – «non è suscettibile di essere applicata oltre i casi espressamente previsti (appalto e subappalto), né la natura della disposizione e la diversità di fattispecie contrattuale tra subappalto e subfornitura, consente un’interpretazione costituzionalmente orientata della stessa». Ciò ne farebbe sospettare il contrasto con l’art. 3 della Costituzione poiché, ad avviso del giudice a quo, non sarebbe ragionevole che, nel fenomeno diffuso della esternalizzazione e della parcellizzazione del processo produttivo, i dipendenti del subfornitore siano privati di una garanzia legale di cui, per contro, possono godere i dipendenti di un appaltatore e subappaltatore. E potrebbe, nel contempo, innescare la violazione dell’art. 36 Cost., per il profilo della inadeguatezza della retribuzione, anche alla luce dei principi in materia di condizioni di lavoro giuste ed eque, di cui all’art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e, in una versione adattata, a Strasburgo il 12 dicembre 2007.
La Consulta ha rigettato tale questione di legittimità costituzionale e ha affermato che l'articolo 29 della Legge Biagi sulla responsabilità solidale negli appalti va applicato anche ai dipendenti del sub fornitore.