L’articolo 7 del decreto legislativo 18 settembre 2024, n.139, ha previsto, tra l’altro, che con provvedimento dell’Agenzia delle entrate vengano determinate le modalità per rendere disponibili, a titolo gratuito e con modalità esclusivamente telematiche, i fogli di mappa catastale. La medesima norma ha disposto l’abrogazione dell’art.53 del Regolamento per la conservazione del nuovo catasto, approvato con Regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153, che prevedeva la vendita delle riproduzioni dei fogli di mappa catastale.
L’intervento legislativo, le cui disposizioni hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025, si innesta nel solco dell’ampliamento dei servizi telematici dell’Agenzia, per consentire a Pubbliche Amministrazioni, professionisti e cittadini di accedere gratuitamente e in modalità diretta e semplificata al patrimonio cartografico catastale, in coerenza con le previsioni di rafforzamento dei servizi digitali espresse nell’articolo 22 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1.
Il provvedimento dell'AdE
In attuazione di quanto previsto dall’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, l'Agenzia delle entrate ha pubblicato il provvedimento del 25 marzo 2025 del direttore, che determina le modalità per rendere disponibili, a titolo gratuito e con modalità esclusivamente telematiche, i fogli di mappa catastale per l’intero territorio nazionale, ad eccezione dei territori nei quali il catasto è gestito per delega dello Stato dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano.
Il provvedimento dispone che i fogli di mappa sono resi disponibili, gratuitamente ed in modalità telematica, mediante l’accesso all’area riservata dell’Agenzia delle entrate ovvero, nei casi previsti, attraverso SMIDT e Portale per i Comuni.
Il provvedimento dell'Agenzia delle entrate reca altresì disposizioni transitorie per consentire, nelle more del completamento della trasposizione digitale dell’archivio cartografico catastale - in particolare di quello raffigurante stadi storici della mappa catastale, a partire dagli esemplari originali unici risalenti alla fase di formazione del catasto - e dell’implementazione dei pertinenti servizi telematici per la generalità dell’utenza, la fruibilità dei fogli di mappa non disponibili telematicamente, mediante consultazione puntuale - quale atto del catasto dei terreni, ai sensi dell’art.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650 - eseguita presso gli Uffici dell’Agenzia delle entrate, con o senza rilascio di stampa o in formato digitale. Tale consultazione costituisce operazione soggetta alla tassa per i servizi ipotecari e catastali, di cui alla Tabella allegata al TUIC (decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347).