L'Agenzia delle entrate ha ieri comunicato che sono attivate le nuove modalità che consentono l'accesso alle planimetrie catastali anche ai collaboratori dei professionisti abilitati ai servizi telematici di presentazione documenti. A tal fine i collaboratori professionali devono essere in possesso di delega e specifica abilitazione al servizio.
Per maggiori informazioni, consultare la pagina del servizio Visura della planimetria online.
Ricordiamo che il Direttore dell'Agenzia delle entrate ha emanato il provvedimento Prot. n. 41910/2021 recante “Implementazione delle modalità di consultazione telematica delle planimetrie catastali da parte dei pubblici ufficiali incaricati della stipula di atti immobiliari e dei professionisti abilitati alla presentazione telematica degli atti di aggiornamento catastale”.
Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio 16 settembre 2010 ha stabilito la disciplina relativa alle modalità di consultazione telematica delle planimetrie catastali.
In tale contesto è stato definito l’ambito soggettivo di applicazione di detta disciplina, individuando i destinatari dell’abilitazione al servizio di consultazione telematica nei soggetti abilitati alla presentazione telematica degli atti tecnici di aggiornamento del catasto edilizio urbano di cui all’art. 1, comma 374, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché nei notai ovvero nei segretari o delegati della pubblica amministrazione abilitati all’utilizzo delle procedure telematiche di cui all’art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463. Sono, inoltre, state definite le modalità di presentazione della richiesta, effettuata direttamente dai soggetti abilitati e da questi sottoscritta con firma digitale.
Considerata l’opportunità di snellire e rendere più agevole per questi soggetti il servizio di consultazione telematica delle planimetrie catastali, con il provvedimento Prot. n. 41910/2021 si incrementano le modalità di accesso al servizio allargando l’ambito di operatività ad ogni atto o attività per cui si è ricevuto apposito incarico e prevedendo la possibilità, per i medesimi soggetti abilitati, di abilitare a loro volta propri collaboratori ad effettuare e sottoscrivere in proprio la richiesta di consultazione nell’interesse dei soggetti medesimi al fine dell’espletamento dell’incarico.