Fisco

Consultazioni preliminari di mercato: il parere del Consiglio di Stato sulle Linee guida Anac

Occorre limitare le consultazioni esclusivamente alle ipotesi in cui è presente un certo tasso di novità. Inoltre la naturale collocazione dell’istituto è nella fase successiva alla programmazione

venerdì 15 febbraio 2019 - Redazione Build News

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Sulle Linee guida Anac recanti: “Indicazioni sulle consultazioni preliminari di mercato” arriva il parere del Coniglio di Stato, richiesto dall'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) con la nota n. 105242 del 21 dicembre 2018.

Il documento è stato elaborato all’esito di una consultazione pubblica svoltasi in modalità aperta e costituisce il risultato della valutazione e ponderazione delle osservazioni formulate dagli stakeholders intervenuti.

L’oggetto delle linee guida è stato definito, ai sensi dell’art 213, secondo comma, del Codice dei contratti pubblici, allo scopo di orientare i comportamenti degli interessati all’applicazione dell’istituto, data la rilevanza trasversale che le consultazioni preliminari di mercato hanno nell’ambito della contrattualistica pubblica.

In attuazione degli artt. 66 e 67 del d.lgs. 50/16, con queste Linee guida l'Anac ha voluto, in particolare, indicare quale sia l’ambito di applicazione e di funzionamento dell’istituto, chiarire le modalità di svolgimento delle consultazione di mercato, fornire indicazioni sul rapporto tra procedimento di consultazione preliminare e quello di scelta del contraente.

In via generale il Consiglio di Stato ritiene che sia opportuno che le Linee guida “riportino, per una maggiore chiarezza sulle consultazioni preliminari di mercato, la distinzione che intercorre con altri istituti simili, quali le indagini di mercato negli appalti sotto-soglia, il dialogo competitivo ed i concorsi di progettazione”.

Secondo Palazzo Spada è opportuno inoltre “limitare le consultazioni esclusivamente alle ipotesi in cui è presente un certo tasso di novità escludendo gli appalti di routine e quelli relativi a prestazioni standard perché questi ultimi casi si pongono in palese contrasto con la finalità dell’istituto”.

Per il Consiglio di Stato la naturale collocazione dell’istituto “è nella fase successiva alla programmazione anche per evitare che si possa influire, in modo più o meno trasparente, proprio sull’atto di programmazione che, come è noto, è cruciale per la successiva attività della stazione appaltante. Per tale ragione è opportuno che l’Anac valuti la possibilità di sopprimere l’inciso 'di regola'”.

In allegato il parere n. 445 del 14 febbraio 2019

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