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Contabilizzazione del calore a tutti i costi, nel condominio è vero risparmio?

Se la contabilizzazione non porta al risparmio, ma tende unicamente a una diversa distribuzione fra i singoli condomini di un costo, non farà altro che aumentare il contenzioso

lunedì 23 marzo 2015 - Redazione Build News

contabilizzazionedelcalore

di Antonella Giraudi - Avvocato in Milano


Da tempo ormai il tema del risparmio energetico è entrato in modo massiccio nel nostro ordinamento in taluni casi con forti limitazioni dell’autonomia privata. Basti pensare alla certificazione energetica (ora A.P.E.) la cui mancata allegazione comportava, fino al dicembre 2013, addirittura la nullità di atti negoziali (solo con l’entrata in vigore del D.L. 145/13, convertito in Legge 9/2014, la nullità è stata sostituita con una sanzione pecuniaria).

Sempre in nome del risparmio energetico il legislatore nazionale interviene anche in ambito condominiale, a ben vedere limitandone in questo caso l’autodeterminazione. Il D. Lgs. 102/2014, entrato in vigore il 19 luglio 2014, obbliga tutti gli edifici ad adottare i sistemi di termoregolazione e contabilizzazione entro il 31 dicembre 2016, pena in mancanza l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie da parte delle Regioni. In Lombardia e Piemonte l’obbligo è già in vigore, anche se le sanzioni erano state differite (ed ora a breve saranno allineate al termine nazionale).

Il legislatore nazionale introduce sanzioni, sempre a partire dal 2017, non solo per la mancata installazione ma anche per la ripartizione delle spese del servizio di riscaldamento non conforme a quanto previsto dalla stessa legge, che rimanda alla norma tecnica UNI 10200 e successivi suoi aggiornamenti.

Si tratta del primo caso, per quanto ci consta, di norma sanzionatoria per ipotesi di ripartizioni di spese di un servizio comune non conforme a legge.

D.LGS. 102/2014 - Attuazione della direttiva 2012/27/UE
Introduzione dell'obbligo della contabilizzazione

ART. 9, comma 5:

5. Per favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi individuali e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi di ciascun centro di consumo individuale:

a) qualora il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda per un edificio siano effettuati da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria entro il 31 dicembre 2016 l'installazione da parte delle imprese di fornitura del servizio di un contatore di fornitura di calore in corrispondenza dello scambiatore di calore collegato alla rete o del punto di fornitura;

b) nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria l'installazione entro il 31 dicembre 2016 da parte delle imprese di fornitura del servizio di contatori individuali per misurare l'effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali. L'efficienza in termini di costi può essere valutata con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459. Eventuali casi di impossibilità tecnica alla installazione dei suddetti sistemi di contabilizzazione devono essere riportati in apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato;

c) nei casi in cui l’uso di contatori individuali non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi, per la misura del riscaldamento si ricorre all’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun radiatore posto all’interno delle unità immobiliari dei condomini o degli edifici polifunzionali, secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 834, con esclusione di quelli situati negli spazi comuni degli edifici, salvo che l’installazione di tali sistemi risulti essere non efficiente in termini di costi con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459. In tali casi sono presi in considerazione metodi alternativi efficienti in termini di costi per la misurazione del consumo di calore.


SANZIONI PER RIPARTIZIONE NON CONFORME. Prima del D. Lgs. 102/14, il profilo dell’invalidità della delibera di ripartizione rimaneva circoscritto all’interno della compagine condominiale. Le controversie sulle ripartizioni di spesa approvate dall’assemblea sono rimesse all’iniziativa del singolo condòmino, che può impugnare la relativa delibera dinanzi all’Autorità Giudiziaria quando la ritiene non conforme ai criteri previsti dal regolamento condominiale o dal codice civile. Ora, a questo profilo se ne aggiunge un altro, del tutto autonomo, in cui entra ad essere parte l’autorità amministrativa competente (in questo caso, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano) con poteri, a ben vedere, più ampi di quelli riservati al magistrato in sede di impugnazione di delibera. Se al Giudice compete un controllo di mera legittimità sulla delibera, con il conseguente potere di annullare o meno la stessa, la Regione ha il potere di obbligare (“diffidare”) il trasgressore a provvedere alla regolarizzazione in termini brevi dalla contestazione immediata o dall’avvio del procedimento sanzionatorio. Un procedimento quest’ultimo che la Regione può peraltro avviare sia valutati gli elementi in suo possesso che quelli portati a sua conoscenza da chiunque vi abbia interesse: dunque non solo per iniziativa “interna” dei condòmini, ma anche degli inquilini o di qualsiasi altro terzo portatore di un interesse legittimo.

ART. 9, comma 5, lett. d) D. Lgs 102/2014:
Criterio di ripartizione della spesa

Quando i condomini sono alimentati dal teleriscaldamento o teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento degli appartamenti e delle aree comuni, qualora le scale e i corridoi siano dotati di radiatori, e all'uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo centralizzato, l'importo complessivo deve essere suddiviso in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione dell'impianto, secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI 10200 e successivi aggiornamenti. È fatta salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva all'installazione dei dispositivi di cui al presente comma, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà.


ART. 16  D. Lgs 102/2014
Sanzione per la mancata installazione

7. Nei casi di cui all'articolo 9, comma 5, lettera c) il condominio e i clienti finali che acquistano energia per un edificio polifunzionale che non provvedono ad installare sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza di ciascun radiatore posto all'interno dell'unità immobiliare sono soggetti, ciascuno, alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro. La disposizione di cui al primo periodo non si applica quando da una relazione tecnica di un progettista o di un tecnico abilitato risulta che l'installazione dei predetti sistemi non è efficiente in termini di costi.

Sanzione per una ripartizione non conforme a norma UNI 10200
8. È soggetto ad una sanzione amministrativa da 500 a 2500 euro il condominio alimentato dal teleriscaldamento o dal teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento che non ripartisce le spese in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 9 comma 5 lettera d).


CONSEGUENZE SULLE DELIBERE E SUI REGOLAMENTI CONDOMINIALI. L’indirizzo che già configurava, nel solco tracciato dall’art. 26 della Legge 10/91, le tematiche del riscaldamento e del relativo criterio di riparto quali argomenti di rilevanza e interesse pubblico, esce rafforzato dal quadro normativo come delineato dal D. Lgs. 102/14, con riflessi molto importanti sull’autodeterminazione dell’assemblea e anche sui regolamenti. Se l’interpretazione che verrà data dalla giurisprudenza dovesse confermare l’orientamento già delineato secondo cui la tutela apprestata dalla normativa è di interesse pubblico e non privato, con conseguente inderogabilità della disposizione, ne deriverebbe che:

  • le delibere con le quali si suddividono i costi di riscaldamento con criteri diversi da quelli di cui all’art. 9 D. Lgs. 102/14 sono nulle e non annullabili;

  • i diversi criteri stabiliti dal regolamento condominiale, anche contrattuale, devono considerari nulli e sostituiti dalla norma imperativa.
ART. 16  D. Lgs 102/2014
Alle Regioni competono gli accertamenti e le sanzioni

14. Le sanzioni di cui ai commi 6, 7 e 8 sono irrogate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio o Enti da esse delegate.

17. L’autorità amministrativa competente, valutati gli elementi comunque in suo possesso e quelli portati a sua conoscenza da chiunque vi abbia interesse dà avvio al procedimento sanzionatorio mediante contestazione immediata o la notificazione degli estremi della violazione.

18. In caso di accertata violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 e 10 il trasgressore e gli eventuali obbligati in solido sono diffidati a provvedere alla regolarizzazione entro il termine di quarantacinque giorni dalla data della contestazione immediata o dalla data di notificazione dell'atto di cui al comma 17.

22. Le Regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle attività di ispezione degli impianti termici di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, eseguono, anche gli accertamenti e le ispezioni sull'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8.


IL RUOLO DELL'UTENTE. Occorre però chiedersi se il sacrificio imposto sia in termini economici (per i costi non indifferenti di installazione e gestione dei sistemi di contabilizzazione) che sul piano della compromissione dell’autonomia e autodeterminazione dei condòmini siano davvero compensati da un effettivo risparmio energetico. Il D. Lgs. 102/14, di recepimento della Direttiva 2012/27/CE sull’efficienza energetica, prevede un quadro di misure focalizzate a rendere piu? consapevoli gli utenti del proprio consumo energetico, ad esempio imponendo maggiore trasparenza e informazione nella fatturazione da parte delle aziende fornitrici. In tale contesto anche la contabilizzazione viene considerata uno strumento per conseguire il fine del contenimento energetico, sempre mediante la responsabilizzazione e consapevolezza da parte del singolo utente del proprio consumo.

QUALE RISPARMIO ENERGETICO? Ma, se tale finalità appare più facilmente raggiungibile con i c.d. contatori diretti, applicabili però solo ai più recenti sistemi di riscaldamento a distribuzione orizzontale (quindi agli edifici più moderni), è lecito dubitare che nei più vetusti (e più diffusi) impianti a distribuzione verticale i c.d. ripartitori indiretti siano lo strumento idoneo a far conseguire trasparenza e consapevolezza nel consumo da parte dei singoli condòmini. 

Anche perché nella maggior parte dei condominii già dotati di questi sistemi attualmente non pare che vi sia idonea informazione né sull’utilizzo e funzionamento delle valvole e dei ripartitori, né sull’andamento dei consumi nel periodo di accensione del riscaldamento. E questo purtroppo dipende anche dal fatto che spesso nel condominio la scelta dei dispositivi e la frequenza delle letture sono frettolosamente trattate perseguendo unicamente il criterio del risparmio immediato di costo. La rilevazione dei consumi dovrebbe essere accessibile (e soprattutto comprensibile) a tutti e in qualsiasi momento o quantomeno essere effettuata con una certa frequenza ed essere partecipata ai consumatori nel corso della gestione e non solo in prossimità dell’approvazione del consuntivo, come per lo più avviene. E ciò anche per poter individuare consumi anomali, indice di possibili malfunzionamenti (o manomissioni) del dispositivo e quindi di inattendibilità della misurazione.

Diversamente, come giustamente evidenziato da Livio de Santoli, presidente di AiCARR (così come dalle principali associazioni dei proprietari di casa) la contabilizzazione rischia di essere solo un ulteriore balzello burocratico di cui non vi era proprio bisogno. 

MA C'E' DI PEGGIO...Se i sistemi di contabilizzazione, in particolare quelli indiretti, non dovessero garantire la finalità della normativa che li impone ma costituire unicamente una diversa distribuzione fra i singoli condomini di un costo che rimane in termini globali sostanzialmente uguale,  c’è solo il rischio di far aumentare il contenzioso fra condòmini (ed anche di questo non vi è proprio necessità). Non va infatti sottovalutato l’impatto, sempre foriero di litigi e disagi, di un passaggio obbligato da un sistema di ripartizione di spese applicato da decenni ad un altro del tutto nuovo, senza sufficiente gradualità e consapevolezza anche tecnologica.

Non solo. Il criterio di ripartizione del costo demandato in buona sostanza ad una norma tecnica, la UNI 10200, che non prevede (allo stato) correttivi in funzione delle diverse esposizioni delle unità immobiliari, rischia tra le altre cose di favorire la spirale dell’egoismo dei condòmini avvantaggiati dai nuovi criteri, meno propensi a deliberare lavori di efficientamento energetico sulle parti comuni dei quali godrebbero in misura ridotta rispetto a prima. 

Il risvolto negativo a cui forse non si è pensato è che proprio in quegli edifici vetusti che più avrebbero bisogno di riqualificazione energetica gli interventi di maggior rilievo (e beneficio effettivo) non si eseguano.

Il che ci pare contrario ad uno degli obiettivi principali della Direttiva 2012/27/CE: la ristrutturazione del parco nazionale degli edifici pubblici e privati.

IL CRITERIO DI RIPARTIZIONE DELLA NORMA UNI 10200

  • non contempla coefficienti correttivi;
  • l’unica deroga è temporale  limitata alla prima stagione termica successiva;
  • la quota “fissa” viene ad essere determinata sulla base dell’indicazione del tecnico abilitato, secondo i criteri della norma UNI, tenendo conto delle dispersioni di rete, del rilievo e del numero e delle potenze dei radiatori installati;
  • nella quota fissa rientrano anche i costi generali per la manutenzione dell’impianto, le spese del tecnico abilitato alla conduzione e all’esercizio della centrale termica, per il terzo responsabile, per il contratto con il gestore del sistema di T-C, ossia tutte le spese riferite al godimento del servizio e non alla conservazione del bene.

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