Risponde l'Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia della Provincia autonoma di Trento
Ad integrazione del precedente articolo "Contabilizzazione del calore - calcolo fabbisogno energetico" (leggi qui), si rende necessario fare alcune precisazioni su come vada calcolata la percentuale relativa alla differenza di fabbisogno energetico prevista dal d.Lgs 141/2016. Infatti nel decreto non è precisata quale base debba essere presa a riferimento per il calcolo di tale percentuale, se sia cioè il fabbisogno dell'appartamento più favorito o viceversa di quello più sfavorito, oppure ad esempio la media del fabbisogno energetico di tutti gli appartamenti.
Facciamo 2 esempi ipotizzando di aver calcolato:
- il fabbisogno energetico dell'appartamento più favorito = 50 (che chiameremo X);
- il fabbisogno energetico dell'appartamento più sfavorito = 100 (che chiameremo Y).
Esempio 1: se prendiamo il fabbisogno dell'appartamento più favorito come base per il calcolo della differenza percentuale, la differenza percentuale è 50% di X = 25. Quindi se l'appartamento più sfavorito consuma più di X + 50% di X = 75 allora l'applicazione della norma UNi10200 diventa opzionale.
Esempio 2: se prendiamo il fabbisogno dell'appartamento più sfavorito come base per il calcolo della differenza percentuale , la differenza percentuale è 50% di Y = 50. Quindi se l'appartamento più favorito consuma meno di Y - 50% di Y = 50 allora l'applicazione della norma UNi10200 diventa opzionale.
E' evidente che nel primo esempio il 50% è pari a 25, mentre nel secondo esempio è esattamente il doppio, a parità di fabbisogno dell'appartamento più favorito. Quindi a seconda di quale base venga presa come riferimento, il valore di differenza di fabbisogno calcolato cambia in maniera sostanziale. Se e quando il Ministero chiarirà la base di calcolo, non è dato sapere. In assenza di precisazioni, la differenza percentuale può essere calcolata a partire dalla base che si ritiene più opportuna.