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Contabilizzazione del calore, dagli ingegneri il punto su obblighi e deroghe

In vista della scadenza del 31 dicembre la Rete delle Professioni Tecniche della Sardegna, col supporto dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Cagliari, ha redatto un’informativa

giovedì 1 dicembre 2016 - Redazione Build News

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Facendo seguito alle numerose richieste e segnalazioni pervenute da parte di cittadini, amministratori condominiali e iscritti, la Rete delle Professioni Tecniche della Sardegna, col supporto della Commissione energia e sostenibilità dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Cagliari, ha redatto un’informativa per fare luce su condizioni esimenti e obblighi in materia di contabilizzazione e termoregolazione del calore.

Dal 1° gennaio 2017 gli impianti centralizzati di riscaldamento, di raffrescamento e di fornitura di acqua calda sanitaria condominiali, per rimanere in esercizio, dovranno essere messi in regola con quanto previsto dal D.Lgs. 102/2014 modificato dal D.Lgs. 141/2016 in vigore dal 26 luglio scorso.

La Legge impone che entro il 31 dicembre prossimo vengano installati sistemi per la misurazione del calore di ciascuna unità abitativa. Questo consentirà di distribuire in maniera equa i costi, premiando i comportamenti virtuosi dei condomini più attenti nella gestione dell’impianto e della propria abitazione con la misura dei consumi effettivi, superando l’attuale modello di calcolo che fa riferimento alla sola superficie dei locali e non penalizza gli “spreconi”.

La normativa vigente prevede la possibilità di deroga all’installazione del sistema di contabilizzazione soltanto nel caso in cui un tecnico abilitato dichiari la sussistenza di precisi motivi di non fattibilità tecnica o l’antieconomicità degli interventi.

A meno di due mesi dal termine per l’adeguamento permangono diverse incertezze in merito alla possibilità e alle modalità di deroga di tali obblighi. Il rischio è che perizie tecniche non conformi ai dettami della normativa tecnica vigente siano contestate e dichiarate irricevibili da parte degli Organi di controllo, i quali, se ravvisassero in esse finalità di elusione alla Legge, potrebbero applicare pesanti sanzioni quantificabili da un minimo di 500 a un massimo di 2500 Euro per ciascun proprietario delle unità immobiliari.

In allegato il documento informativo di RPT Sardegna e OIC

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