La circolare dell'Inail n. 22 del 20 maggio 2020, ad integrazione e precisazione delle prime indicazioni fornite con la circolare n. 13 del 3 aprile 2020, ribadisce che l’Inail, ai sensi dell’art. 42, c. 2 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n.27, fornisce tutela infortunistica ai lavoratori che hanno contratto l’infezione SARS-Cov-2 in occasione di lavoro, secondo il consolidato principio giuridico che equipara la causa virulenta alla causa violenta propria dell’infortunio.
L’indennità per inabilità temporanea assoluta copre anche il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria – sempre che il contagio sia riconducibile all’attività lavorativa - con la conseguente astensione dal lavoro.
Gli oneri degli eventi infortunistici del contagio non incidono sull’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico, ma sono posti a carico della gestione assicurativa, a tariffa immutata, e quindi non comportano maggiori oneri per le imprese.
Con la circolare vengono inoltre meglio precisati i criteri e la metodologia su cui l’Istituto si basa per ammettere a tutela i casi di contagio da nuovo coronavirus avvenuti in occasione di lavoro e vengono altresì chiarite le condizioni per l’eventuale l’avvio dell’azione di regresso, precisando a tal fine che in assenza di una comprovata violazione delle misure di contenimento del rischio di contagio indicate dai provvedimenti governativi e regionali, sarebbe molto arduo ipotizzare e dimostrare la colpa del datore di lavoro.
Nella circolare, infine, viene chiarito che il riconoscimento dell’origine professionale del contagio non ha alcuna correlazione con i profili di responsabilità civile e penale del datore di lavoro nel contagio medesimo, che è ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali di cui all’articolo 1, comma 14 del d.l. 16 maggio 2020, n.33.
ANCE: BENE CHIARIMENTO INAIL, ORA LA NORMA CORRETTIVA. “Importante il chiarimento fornito dalla circolare dell’Inail n.22 che esclude in maniera netta profili di responsabilità civile e penale del datore di lavoro nel contagio da Covid 19”, commenta il Presidente Ance, Gabriele Buia. L’Istituto, infatti, in una circolare appena uscita, chiarisce che non esiste alcuna correlazione diretta tra contagio e responsabilità del datore di lavoro a meno che non ci sia una violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche. “Ringrazio per questo intervento il Presidente Bettoni al quale mi ero rivolto più di un mese fa chiedendo una circolare che sgombrasse il campo da possibili responsabilità del contagio in capo al datore di lavoro”. “Ora”, prosegue il Presidente Ance, “ci attendiamo un immediato segnale altrettanto chiaro dal Governo affinché sia corretta la norma inserita nel dl cura che sembrerebbe lasciare aperta la possibilità che l’imprenditore possa essere chiamato a rispondere penalmente ed economicamente in caso di contagio di un proprio dipendente.” “Il nostro settore ha firmato già a marzo per primo un protocollo sulla sicurezza al quale ne sono seguiti altri due proprio per garantire ai propri lavoratori la massima tutela: abnorme pensare che i rischi di contagio possano essere scaricati sulle spalle di chi fa impresa e rispetta le regole”, sottolinea Buia che invita il Governo a intervenire al più presto in tal senso.
In allegato la circolare dell'Inail