Il 18 settembre 2017 è entrato in vigore il Decreto 21 aprile 2017 n. 93 che definisce la nuova disciplina attuativa della normativa sui controlli e sulla vigilanza degli strumenti di misura in servizio conformi alle normative nazionali ed europee.
Tale provvedimento prevede che i titolari degli strumenti di misura, ossia il proprietario dello strumento di misura oppure il soggetto che è responsabile dell’attività di misura, devono:
a) comunicare entro 30 giorni alla Camera di commercio della circoscrizione in cui lo strumento è in servizio la data di inizio dell’utilizzo degli strumenti e quella di fine dell’utilizzo nonché le ulteriori caratteristiche dello strumento di cui all’articolo 9, comma 2;
b) mantenere l’integrità del contrassegno apposto in sede di verificazione periodica, nonché di ogni altro marchio, sigillo, anche di tipo elettronico, o elemento di protezione;
c) curare l’integrità dei sigilli provvisori applicati dal riparatore;
d) conservare il libretto metrologico e l’eventuale ulteriore documentazione prescritta;
e) curare il corretto funzionamento degli strumenti e non utilizzarli quando sono palesemente difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico.
Gli obblighi di cui ai punti b), c), d) ed e), sono esclusi a fronte di eventi non prevedibili o rispetto ai quali non si abbia un effettivo controllo secondo i normali criteri di diligenza.
Resta inteso che a partire dal 18 ottobre scorso devono essere comunicate esclusivamente le eventuali nuove installazioni e/o rimozioni di strumenti di misura, nonché le variazioni delle caratteristiche degli stessi, intervenute nei 30 giorni precedenti.
Si ricorda che tutti i contabilizzatori di calore attualmente in commercio sono dotati di marcatura MID mentre i ripartitori dei consumi di riscaldamento ne sono sprovvisti ma rispondono alla norma tecnica UNI EN 834.
La verificazione periodica è un controllo metrologico legale periodico da effettuare sugli strumenti di misura dopo la loro messa in servizio, secondo la periodicità definita in funzione delle caratteristiche metrologiche, o a seguito di riparazione per qualsiasi motivo comportante la rimozione di sigilli di protezione, anche di tipo elettronico.
Tale verifica è di esclusiva competenza di laboratori abilitati che hanno presentato apposita SCIA ad Unioncamere e che risultino iscritti nell’apposito elenco nazionale.
L’elenco nazionale dei laboratori accreditati è consultabile al link:
http://www.metrologialegale.unioncamere.it/content.php?p=10
PERIODO TRANSITORIO. Il decreto 93 prevede un periodo transitorio in cui i laboratori/organismi già riconosciuti dalle Camere di commercio e da Unioncamere ai sensi delle normative abrogate (D.M. 10 dicembre 2001, DDMM 31/11, 32/11, 75/12, 155/13, 60/15), possono continuare a svolgere la verificazione periodica sugli strumenti per i quali hanno ottenuto il riconoscimento applicando, in quanto compatibili, tutte le procedure di verifica, gli obblighi di comunicazione e quelli relativi all’istituzione ed alla tenuta del libretto metrologico previsti dal D.M. 93/2017. Tale periodo transitorio terminerà il 17 marzo 2019.
Si segnala che ad oggi non ci sono laboratori/organismi abilitati per svolgere la verifica periodica dei contatori di calore. (fonte: www.assistal.it)
Scarica il Decreto 93/2017 – Controlli metrologici sugli strumenti di misura in servizio