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Contatori, in Gazzetta il decreto sui controlli metrologici

Disciplinata la verificazione periodica dei contatori di energia elettrica attiva conformi alla direttiva MID e i controlli casuali su tutti quelli già messi in servizio

venerdì 15 maggio 2015 - Redazione Build News

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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio è stato pubblicato il decreto del ministero dello Sviluppo economico 24 marzo 2015, n. 60 di adozione del regolamento concernente i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sui contatori di energia elettrica attiva.

In vigore dal prossimo 29 maggio, questo regolamento è previsto dall’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, che reca attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura, la cosiddetta direttiva MID; inoltre, considerata l’identità di fonte normativa e di procedura, nel decreto è stato modificato il decreto 16 aprile 2012, n. 75, riguardo i criteri per l’esecuzione dei controlli successivi sui contatori del gas e sui dispositivi di conversione del volume. 

Analoghi regolamenti sono stati già adottati, a far data dal 2011, sulla base delle stesse disposizioni normative: strumenti per pesare a funzionamento automatico: DM 18/01/2011 n. 31; sistemi per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall'acqua: DM 18/01/2011 n. 32; contatori del gas e dispositivi di conversione del volume: DM 16/04/2012 n. 75; contatori dell’acqua e contatori di calore: DM 30/10/2013 n. 155.

Con il decreto regolamentare pubblicato ieri sulla G.U., in attuazione dell’art. 1, comma 6 bis del decreto legge n. 145 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 9 del 2014, sono disciplinati anche i controlli casuali sui contatori elettrici prodotti sulla base della disciplina anteriore alla citata direttiva comunitaria e messi in servizio in base alle disposizioni transitorie di cui all’articolo 22 del decreto legislativo n. 22/2007. Trattandosi in tal caso di contatori che, per essere stati posti in servizio in epoca antecedente l’emanazione non sono conformi ai requisiti previsti dalla direttiva MID, e per i quali non erano previste verifiche periodiche circa il mantenimento di tali requisiti, sono stati introdotti controlli casuali e, a richiesta, controlli in contradditorio sul mantenimento dei requisiti prestazionali di correttezza della misura previsti dalle pertinenti norme tecniche internazionali.

LE NOVITÀ. Il nuovo decreto introduce procedure di controllo successivo con alcuni elementi innovativi rispetto alla precedente generale normativa in materia di verificazione successiva sugli strumenti di misura in servizio e in particolare:

- è disciplinata la verificazione periodica dei contatori di energia elettrica attiva conformi alla direttiva MID e i controlli casuali su tutti quelli già messi in servizio;

- la competenza per i controlli casuali è attribuita alle Camere di commercio, ma è anche previsto che mediante accordi procedimentali stipulati dal Ministero dello sviluppo economico e da Unioncamere, rispettivamente, con l’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, con Accredia e con l’Agenzia delle dogane e monopoli, siano adottate le opportune intese per coordinare e migliorare l’efficacia dei rispettivi interventi e per evitare duplicazioni di adempimenti e di oneri a carico dei titolari dei contatori o degli organismi che effettuano la verificazione periodica;

- è previsto che gli organismi che intendono eseguire la verificazione periodica ed eventualmente la riparazione degli strumenti siano accreditati da un organismo nazionale di accreditamento (in Italia da Accredia) e presentino la Segnalazione Certificata di Inizio Attività ad un’unica autorità amministrativa e precisamente ad Unioncamere;

- gli organismi che rispettano determinati criteri minimi di indipendenza possono eseguire sia le riparazioni che le verificazioni periodiche sui contatori di energia elettrica attiva, eliminando così duplicazioni di interventi e verifiche con risparmio di tempo e di costi per gli utenti.

21 ARTICOLI E 3 ALLEGATI. Lo schema di regolamento consta di 21 articoli e di 3 allegati, in sintesi: il Capo I contiene i criteri dei controlli successivi e le relative definizioni; il Capo II contiene disposizioni relative alla verificazione periodica; il Capo III concerne gli organismi che effettuano le verificazioni periodiche; il Capo IV contiene le disposizioni transitorie.

Gli allegati che completano lo schema di regolamento sono i seguenti: Allegato I - Descrive la periodicità della verificazione degli strumenti in funzione del tipo di contatore; Allegato II - Riporta le informazioni che devono essere indicate sul libretto metrologico, documento che accompagna il contatore; Allegato III - Descrive il contrassegno da applicare sugli strumenti risultati non conformi in sede di verifica periodica o di controlli casuali e quello da applicare in caso di esito positivo della verifica stessa.

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