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Contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale: in Gazzetta il decreto-legge approvato dal CdM il 18 febbraio

Le misure ammontano a quasi 8 miliardi, di cui circa 5,5 per fare fronte al caro energia e la restante parte invece a sostegno delle filiere produttive che stanno soffrendo maggiormente in questa fase

mercoledì 2 marzo 2022 - Redazione Build News

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È pubblicato sulla Gazzetta ufficiale Serie Generale n.50 del 01-03-2022 il decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, recante “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”.

Questo DL, entrato in vigore oggi 2 marzo, è stato approvato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 18 febbraio scorso, su proposta del Presidente Mario Draghi e dei Ministri della giustizia Marta Cartabia, dell’economia e delle finanze Daniele Franco, dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, della transizione ecologica Roberto Cingolani e delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini.

“Le norme introdotte mirano a sostenere la ripresa economica e a rimuovere gli ostacoli che ne impediscono il pieno dispiego. Le misure ammontano a quasi 8 miliardi, di cui circa 5,5 saranno destinati a fare fronte al caro energia e la restante parte invece a sostegno delle filiere produttive che stanno soffrendo maggiormente in questa fase”, spiega il comunicato di Palazzo Chigi.

ENERGIA. L’intervento si divide in due parti:

• emergenza, misure per calmierare nel breve tempo i costi delle bollette energetiche;

• prospettiva, misure che consentano nel futuro di evitare altre crisi come quella in corso, per esempio con l’aumento della produzione nazionale di energia.

Emergenza. Il governo è già intervenuto per ridurre la pressione per il “caro bollette” con 1,2 miliardi (III trimestre 2021), 3,5 miliardi (IV trimestre 2021) e 5,5 miliardi (I trimestre 2022). Con questo nuovo decreto-legge vengono prorogate le misure già in essere, come l’azzeramento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW, nonché alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico, la riduzione dell’Iva al 5% e degli oneri generali per il settore gas, il rafforzamento del bonus sociale per le famiglie con ISEE di circa 8.000 euro o di 20.000 nel caso di famiglie numerose e il credito d’imposta per le imprese energivore. Viene inoltre introdotto un nuovo contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, in favore delle imprese gasivore.

Prospettiva. Il nuovo decreto-legge include un poderoso programma di accelerazione sul fronte delle sorgenti rinnovabili, in particolare per il fotovoltaico, con un intervento di semplificazione per l’installazione sui tetti di edifici pubblici e privati e in aree agricole e industriali.

Semplificazioni per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili. All'articolo 7-bis, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, il comma 5 e' sostituito dal seguente:

«5. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, l'installazione, con qualunque modalita', di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definitialla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonche' nelle relative pertinenze, e' considerata intervento di manutenzione ordinaria e non e' subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi inclusi quelli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a eccezione degli impianti che ricadono in aree o immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141 del medesimo codice, e fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e 157 del codice.».

Incremento della produzione nazionale di gas. Inoltre è previsto l’incremento della produzione nazionale di gas allo scopo di diminuire il rapporto importazione/produzione da utilizzarsi a costo equo per imprese e PMI.

Il provvedimento comprende anche un pacchetto di norme per aumento e ottimizzazione dello stoccaggio di gas.

È previsto l’aumento della produzione di carburante sintetico e supporto al suo utilizzo in settori strategici, come ad esempio trasporti e aerei.

POLITICA INDUSTRIALE. Per quanto attiene al sostegno alle filiere produttive, il decreto interviene su due settori in particolare che sono interessati da grandi trasformazioni in corso: automotive e microprocessori.

Automotive. Il provvedimento stanzia risorse pluriennali, fino al 2030, con l’obbiettivo di favorire la transizione verde, la ricerca, la riconversione e riqualificazione dell’industria del settore automotive. Inoltre sono previsti incentivi all’acquisto di veicoli non inquinanti

Microprocessori. Sono previsti fondi pluriennali, fino al 2030, per la produzione nazionale di microchip.

Inoltre, viene ampliato l’ambito di interventi di riqualificazione e adeguamento strutturale delle competenze dei lavoratori finanziabili con il Fondo nuovo competenze e si incrementa il fondo per l’adeguamento dei prezzi, inserendo specifiche norme in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici in essere.

Infine, il decreto prevede stanziamenti a favore delle Regioni, in particolare per far fronte alle maggiori spese relative alla crisi pandemica, e ai Comuni che stanno affrontando l’aumento dei costi per l’illuminazione.

IN ALLEGATO il decreto-legge pubblicato in GU.

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