Nella Gazzetta ufficiale n. 282 del 26 novembre scorso è pubblicata la legge 25 novembre 2021, n. 171, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale”, approvata in via definitiva dalla Camera dei deputati il 23 novembre.
Avvalendoci di un breve dossier parlamentare (n. 133 del 17 novembre 2021), riportiamo i contenuti di questa nuova legge, che è entrata in vigore sabato 27 novembre.
L'articolo 1, comma 1, conferisce, anche per il IV trimestre 2021, alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), l'importo di 1.200 milioni di euro destinati a parziale compensazione degli oneri generali di sistema per tutte le utenze elettriche, di cui, 700 milioni specificamente destinati al sostegno delle misure di incentivazione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica. Si tratta di somme dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica (CO2) di competenza del MITE. Gli ulteriori 500 milioni sono trasferiti a CSEA entro il 15 dicembre 2021. Il comma 2 dispone che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provveda ad annullare, per il IV trimestre 2021, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW. A tal fine, entro il 15 dicembre 2021, sono trasferite a CSEA ulteriori risorse, pari a 800 milioni di euro.
L'articolo 2, comma 1, riduce l'aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali. In dettaglio, il comma 1 prevede che, in deroga a quanto previsto dal d.P.R. n. 633 del 1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali di cui all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021. Il comma 2, al fine di contenere per il quarto trimestre 2021 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas, dispone che ARERA provveda a ridurre, per il medesimo trimestre, le aliquote relative agli oneri generali gas fino a concorrenza dell'importo di 480 milioni di euro. Tale importo è trasferito a CSEA entro il 15 dicembre 2021.
L'articolo 3 assegna all'ARERA il compito di rideterminare, per il trimestre ottobre-dicembre 2021:
- le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica (come precisato al Senato, sostituendo l'originario riferimento alle "tariffe elettriche") riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute;
- la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale attualmente prevista a favore delle famiglie economicamente svantaggiate aventi già diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica.
La rideterminazione è finalizzata a minimizzare gli incrementi della spesa per la fornitura, previsti per il quarto trimestre 2021, fino a concorrenza dell'importo di 450 milioni di euro.
L'articolo 3-bis, introdotto al Senato, prevede che per i contratti di fornitura e i contratti derivati già in essere o stipulati entro il 31 dicembre 2022 (indipendentemente dalla data di consegna prevista), le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 4 agosto 2017, n. 124 ("Legge annuale per il mercato e la concorrenza") si applicano anche nei casi in cui la consegna relativamente ai contratti di fornitura, ovvero la produzione, commercializzazione e consegna relativamente ai contratti derivati, non avvengano nell'Unione europea, bensì in Stati direttamente interconnessi con essa mediante linee elettriche o reti gas ovvero in Stati aderenti al Trattato di Atene del 25 ottobre 2005 che istituisce la Comunità dell'energia.
L'articolo 3-ter, introdotto al Senato, integra le competenze del MITE, inserendo lo specifico riferimento alla "garanzia di resilienza" nell'ambito dell'attuazione dei processi di liberalizzazione dei mercati energetici e promozione della concorrenza nei mercati dell'energia e tutela dell'economicità e della sicurezza del sistema.
L'articolo 4, comma 1, reca l'abrogazione delle disposizioni elencate dall'Allegato 1 al presente decretolegge (in dettaglio, vengono abrogati: l'articolo 1, commi 5, 6 e 7, del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188; l'articolo 4 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93; il comma 1 dell'articolo 51 del D.L. 76/2020; l'articolo 3, comma 3, del d.lgs. 66/2017; l'articolo 1, comma 468, della legge n.145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019); l'articolo 74, comma 7-ter, D.L. 18/2020; l'articolo 1, comma 146, della L. 27 dicembre 2019, n. 160; l'articolo 1, comma 51, della legge n. 107 del 2015; l'articolo 16 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64; l'art. 1, commi 68 e 69, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio per il 2018)). Il comma 2, nel testo approvato dal Senato, modifica la disciplina relativa al corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria previsto dall'art. 12 del d.lgs. 66/2017. Il comma 3 dispone un'ulteriore proroga (dal 30 settembre) al 30 novembre 2021, in attesa di un apposito decreto interministeriale di regolazione della materia, del termine per l'applicazione di un regime transitorio per la sorveglianza radiometrica previsto dal decreto legislativo n. 100 del 2011, che ha introdotto una nuova disciplina per l'adozione di misure idonee ad evitare il rischio di esposizione delle persone a livelli anomali di radioattività e di contaminazione dell'ambiente. Il comma 3-bis, introdotto al Senato, prevede l'abrogazione della delle disposizioni sul sistema di valutazione delle attività delle scuole italiane all'estero e della relativa norma di copertura finanziaria.
L'articolo 5 reca la quantificazione degli oneri derivanti dagli articoli 1,2 e 3, pari a 2.838,4 milioni di euro per l'anno 2021, corrispondenti a 3.538,4 milioni in termini di indebitamento netto e fabbisogno. L'articolo indica altresì le fonti di copertura finanziaria.
L'articolo 6 riguarda l'entrata in vigore.
Il testo della legge è disponibile in allegato.
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