Con l'atto di segnalazione n. 3 dell’8 novembre 2017, l’Autorità anticorruzione ha manifestato al Governo e al Parlamento osservazioni in ordine alla formulazione dell’art. 49, comma 7 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni nella legge 21 giugno 2017, n. 96, con il quale Anas Spa è autorizzata a superare il contenzioso in essere con le imprese esecutrici mediante ricorso ad accordi bonari e transazioni nel rispetto delle disposizioni del vigente Codice dei contratti.
In particolare, la disposizione prevede che:
“7. ANAS S.p.A. è autorizzata per gli anni 2017, 2018 e 2019, nei limiti delle risorse di cui al comma 8, a definire, mediante la sottoscrizione di accordi bonari e/o transazioni giudiziali e stragiudiziali, le controversie con le imprese appaltatrici derivanti dall'iscrizione di riserve o da richieste di risarcimento, laddove sussistano i presupposti e le condizioni di cui agli articoli 205 e 208 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e con le modalità ivi previste, previa valutazione della convenienza economica di ciascuna operazione da parte della Società stessa, nonché apposito preventivo parere dell’Autorità nazionale anticorruzione”.
La citata norma consente, quindi, alla società Anas di definire – per il triennio 2017-2019 – mediante la sottoscrizione di accordi bonari e/o transazioni giudiziali e stragiudiziali, le controversie derivanti dall’iscrizione di riserve o da richieste di risarcimento, laddove sussistano i presupposti e le condizioni di cui agli articoli 205 e 208 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.. La stessa specifica che Anas dovrà procedere alla verifica dei presupposti e delle condizioni di cui ai richiamati artt. 205 e 208 del Codice seguendo il procedimento ivi previsto e previa valutazione della convenienza economica di ciascuna operazione. La previsione stabilisce, infine, che l’Anas dovrà acquisire “apposito parere preventivo dell’Autorità nazionale anticorruzione”.
Secondo l’Anac la norma presenta una serie di criticità aventi ad oggetto, in particolare, la natura del parere che la stessa Autorità è chiamata a rilasciare e la non chiara definizione di quali sono i contenziosi ricadenti nel suo ambito di applicazione, tenuto conto del riferimento agli articoli 205 e 208 del nuovo Codice dei contratti (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) operato dalla stessa norma.
L'Autorità segnala al Governo e al Parlamento “l’opportunità di procedere con l’abrogazione dell’art. 49, co. 7 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 conv. con mod. in legge, 21 giugno 2017, n. 96. In subordine, si segnala ai soggetti istituzionali ivi richiamati l’esigenza di intervenire a modificare la norma in maniera da chiarire quali sono i contenziosi ricadenti nel suo ambito di applicazione, tenuto conto del riferimento agli articoli 205 e 208 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 operato dall’art. 49, co. 7 del più volte citato decreto legge, che sembrerebbe di conseguenza escludere i contenziosi ricadenti nell’ambito delle procedure di cui agli artt. 239 e 240 del previgente Codice dei contratti. La riformulazione della norma, nei termini anzidetti, trova la sua ragione qualora l’intenzione perseguita dal legislatore sia quella di superare il contenzioso in essere fra ANAS e imprese esecutrici - per gli appalti privi di specifiche risorse accantonate allo scopo - indipendentemente dalle procedure sottese alla definizione degli accordi bonari e transattivi”.