Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 marzo 2020, approvato il modello, con le relative istruzioni, da presentare da parte di coloro che intendono mantenere il diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal Gestore dei servizi energetici in presenza del divieto di cumulo delle agevolazioni riguardanti la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici con la detassazione fiscale “Tremonti ambiente”.
Gli interessati possono mantenere il diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal Gestore dei servizi energetici (Gse), previa restituzione di una somma relativa ai benefici fiscali goduti in base alla Finanziaria 2001.
Il modello di comunicazione approvato, con le relative istruzioni per la compilazione, va presentato entro e non oltre il 30 giugno 2020; è previsto dall’articolo 36 del collegato fiscale alla legge di bilancio 2020.
Nella comunicazione il contribuente deve indicare l’eventuale pendenza di giudizi riguardanti il recupero delle agevolazioni non spettanti in virtù del divieto di cumulo e assumere l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi.
Il giudice sospende i giudizi in seguito alla presentazione di copia della comunicazione, della ricevuta di avvenuta consegna e nelle more del pagamento delle somme dovute; l’estinzione del giudizio è subordinato all’effettivo perfezionamento della definizione e alla presentazione della documentazione riguardante i pagamenti effettuati.
La somma da versare è determinata applicando alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione relativa alla detassazione per investimenti ambientali l’aliquota d’imposta pro-tempore vigente.
Il modello è composto dal frontespizio e dai quadri A e B nei quali vanno riportati i dati identificativi di colui che intende mantenere il diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute del Gse; il conto energia interessato; la presenza di giudizi pendenti riguardanti il recupero delle agevolazioni non spettanti in virtù del divieto di cumulo e l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi; la determinazione dell’importo dovuto; eventuali note.
Sul sito dell’Agenzia delle entrate è disponibile il modello in formato elettronico che va inviato, debitamente sottoscritto, con firma digitale o, se sottoscritto con firma autografa, accompagnato da un documento d’identità, da colui che ha esercitato l’opzione, unicamente all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’ufficio dell’Agenzia delle entrate in base al domicilio fiscale
Il pagamento integrale dell’importo da versare deve avvenire entro e non oltre il 30 giugno 2020, senza possibilità di compensazione.
Con successiva risoluzione dell’Agenzia delle entrate verranno istituiti i codici tributo da riportare nel modello F24.
Con il pagamento integrale dell’importo dovuto e con la presentazione della comunicazione entro e non oltre il termine stabilito si perfeziona la posizione del contribuente.
L’estinzione dell’eventuale giudizio pendente è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati. Resta ferma la facoltà di agire in giudizio a tutela dei propri diritti per coloro che non ritengono di avvalersi della facoltà prevista dall’articolo 36 del collegato fiscale alla legge di bilancio 2020.
Infine il provvedimento odierno ricorda che la comunicazione deve essere conservata, a cura del richiedente, fino al riscontro del corretto perfezionamento della procedura di definizione da parte dell’Agenzia delle entrate e comunque fino alla definitiva estinzione della controversia.
Vanno conservati anche i documenti relativi ai versamenti effettuati, la documentazione attestante la variazione in diminuzione, riportata in dichiarazione, relativa alla detassazione per investimenti ambientali e i conteggi per la determinazione delle somme dovute. (fonte: Fisco Oggi)
In allegato il provvedimento, il modello e le istruzioni