Con la Consulenza giuridica n. 12 del 13 novembre 2020, l'Agenzia delle Entrate ha risposto ad alcuni quesiti posti da una associazione in merito alle differenti modalità possibili per la rinuncia ai benefici della detassazione degli investimenti ambientali articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n.388 rispetto all'unica modalità attualmente prevista dall'articolo 36 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 che dispone il pagamento dell'importo dovuto, parametrato alla variazione in diminuzione apportata nella dichiarazione dei redditi nell'anno in cui è stato effettuato l'investimento, entro il 30 giugno 2020.
Più in particolare, i chiarimenti interpretativi richiesti riguardano i soggetti che per avvalersi della detassazione ambientale non hanno apportato una variazione in diminuzione in dichiarazione dei redditi nell'anno in cui è stato effettuato l'investimento, che costituisce il presupposto applicativo dell'articolo 36 del decreto legge n. 124 del 2019 (termine prorogato al 31 dicembre 2020 dall'articolo 56, comma 8-ter del DL n. 76 del 16 luglio 2020). Nello specifico, l'associazione chiede chiarimenti per le imprese:
a. che hanno presentato un'istanza di rimborso e:
i. non sia stata dato seguito all'istanza;
ii. sia stato impugnato il silenzio rifiuto avanti le competenti commissioni tributarie e il contenzioso sia ancora pendente;
iii. si sia formato un giudicato in tutto o in parte favorevole al contribuente nei predetti giudizi;
iv. l'Agenzia della entrate abbia proceduto al rimborso dell'IRES richiesta per effetto del beneficio ambientale.
b. che hanno rinunciato all'agevolazione fiscale "Tremonti ambientale", presentando la dichiarazione integrativa di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. In tale caso si chiede conferma dell'inapplicabilità nei loro confronti della definizione agevolata prevista dall'articolo 36 in commento e la possibilità di presentare una comunicazione all'Agenzia delle entrate in cui manifestare la volontà di rinunciare al beneficio ambientale;
c. il cui conto energia applicabile è oggetto tutt'ora di contestazione, davanti al TAR o al Consiglio di Stato. Si chiede se il beneficio della detassazione ambientale (indipendentemente dalla modalità utilizzata: variazione in diminuzione, perdita riportabile a nuovo, semplice istanza di rimborso) debba essere considerato "sospeso" in attesa che si chiarisca quale è il conto energia spettante e quindi se vi è la possibilità o meno di beneficiare contestualmente anche del beneficio ambientale.
In allegato la Risposta dell'Agenzia delle Entrate