Per garantire la corretta gestione degli impianti fotovoltaici incentivati, il GSE ha pubblicato e posto in consultazione un documento tecnico che presenta i criteri generali per la definizione delle “Regole per il mantenimento degli incentivi in conto energia”.
L’evoluzione della normativa di riferimento rende necessaria la definizione di alcune regole, a supporto degli operatori, per garantire la corretta gestione in efficienza degli impianti incentivati, nel rispetto delle norme vigenti.
Durante il periodo di incentivazione, può presentarsi, infatti, l’esigenza o la possibilità di apportare modifiche agli impianti fotovoltaici. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano, nel seguito, alcune possibili casistiche: spostamento dell’impianto; modifiche del punto di connessione dell’impianto; variazione della modalità installativa; sostituzione dei componenti d’impianto; interventi di modifica della configurazione elettrica; riduzione della potenza di impianto e dismissione dell’impianto; potenziamenti non incentivati; variazione della proprietà del sito di installazione degli impianti; cambio di titolarità degli impianti; variazione del regime di cessione in rete dell’energia prodotta dall’impianto e/o del regime commerciale di valorizzazione della stessa.
I CRITERI DA SEGUIRE. Il documento tecnico di riferimento (DTR) illustra le proposte del GSE in merito alla definizione dei criteri da seguire, nel rispetto delle norme di riferimento, per il mantenimento degli incentivi in Conto Energia mediante la formulazione di specifici spunti per la consultazione.
I soggetti interessati possono trasmettere eventuali osservazioni e proposte al seguente indirizzo e-mail regole.eserciziocontoenergia@gse.it entro il 6/03/2015.
Il DTR si applica agli impianti fotovoltaici ammessi alle tariffe incentivanti del Conto Energia, ai sensi dei Decreti ministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 (primo Conto Energia) e dei successivi Decreti ministeriali 19 febbraio 2007 (secondo Conto Energia), 6 agosto 2010 (terzo Conto Energia), 5 maggio 2011 (quarto Conto Energia) e 5 luglio 2012 (quinto Conto Energia).
I criteri indicati nel DTR si pongono in continuità con le vigenti disposizioni normative volte a fissare un tetto agli oneri di incentivazione alla produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici nella misura stabilita dal decreto ministeriale 5 luglio 2012.
VALORE LIMITE. Pertanto, al fine di evitare che eventuali modifiche apportate agli impianti nel corso del periodo di incentivazione possano comportare il superamento del predetto tetto, è opportuno determinare un valore limite, in termini di energia incentivabile, per ciascun impianto incentivato in Conto Energia. Infatti, in ragione del quinto Conto Energia, che ha individuato in 6,7 miliardi di euro l’anno il costo indicativo cumulato degli incentivi alla produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici, non sono incentivabili gli interventi che comportino incrementi della producibilità dell’impianto ad eccezione di quelli che rientrino nei limiti derivanti dal calcolo della soglia massima di energia incentivabile, come descritta in Appendice A.