Solare, fotovoltaico e schermature solari

Conto Energia: novità dal GSE

Aggiornamento modalità per la presentazione delle istanze di revisione delle tariffe incentivanti per impianti fv con potenza superiore a 3 kW. Modalità per la presentazione delle istanze di aggiornamento della tariffa incentivante per impianti fv di potenza compresa tra 1 e 3 kW con moduli non certificati o certificazioni non conformi

lunedì 6 aprile 2020 - Redazione Build News

1_a_b_a-fotovoltaico-hnhnhn

In relazione a quanto previsto dall'art. 13-bis del Decreto Legge n. 101/2019, coordinato con la Legge di conversione n. 128/2019, recante modifiche all'art. 42 del D.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, in merito alla salvaguardia della produzione di energia da impianti fotovoltaici con moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento, il GSE comunica quanto segue.

Il Soggetto Responsabile beneficiario degli incentivi in Conto Energia, titolare di un impianto fotovoltaico con potenza nominale superiore a 3 kW per il quale il GSE, a seguito di verifiche o controlli, ha rilevato l'installazione di moduli non certificati o con certificazioni non conformi alla normativa di riferimento e per tale motivo ha disposto la decadenza dal diritto di accesso alle tariffe incentivanti, può presentare al GSE un'istanza finalizzata al riconoscimento della tariffa incentivante base decurtata del 10%. L'istanza ai sensi del comma 4-bis dell'art. 42 deve essere inviata sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, secondo il format dell'allegato Modulo 1.

Per il Soggetto Responsabile beneficiario degli incentivi in Conto Energia, che dichiari al GSE, al di fuori di un procedimento di verifica o controllo, che presso il proprio impianto sono installati moduli non certificati o con certificazioni non conformi alla normativa di riferimento, è possibile presentare al GSE un'istanza finalizzata al riconoscimento della tariffa incentivante base decurtata del 5%. L'istanza ai sensi del comma 4-ter dell'art. 42 deve essere inviata sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, secondo il format dell'allegato Modulo 3.

In entrambi i casi, il Soggetto Responsabile deve comprovare:

- di aver intrapreso le azioni consentite dalla Legge nei confronti dei soggetti responsabili della non conformità dei moduli;

- la sostanziale ed effettiva rispondenza dei moduli installati ai requisiti tecnici e la loro perfetta funzionalità e sicurezza, secondo quanto indicato nell'Allegato 1.

Le previsioni introdotte dal Decreto Legge n. 101/2019 non si applicano qualora la condotta che ha determinato il provvedimento di decadenza del GSE sia oggetto di procedimento e processo penale in corso, o concluso con sentenza di condanna anche non definitiva ovvero l'istante sia coinvolto in procedimenti o processi penali, in corso o conclusi con sentenza di condanna anche non definitiva in relazione all'installazione dei moduli fotovoltaici non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento.

L'art. 13-bis del Decreto Legge n. 101/2019 stabilisce inoltre che le nuove decurtazioni delle tariffe incentivanti si applichino anche agli impianti per i quali sono state precedentemente riconosciute le decurtazioni previste dall'art. 57-quater della Legge 21 giugno 2017, n. 96. A tal fine, i Soggetti Responsabili che hanno presentato istanza finalizzata al riconoscimento della tariffa incentivante base decurtata del 20% o del 10%, secondo le istruzioni fornite dal GSE con news pubblicata il 9 agosto 2017, devono inviare entro il 30 giugno 2020, pena la sospensione dell'erogazione degli incentivi, l'istanza integrativa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, rispettivamente secondo il format dell'allegato Modulo 2 e secondo il format dell'allegato Modulo 2 BIS.

Si precisa che, per gli impianti fotovoltaici ricompresi nelle fattispecie contemplate dai commi 4-bis e 4-ter dell'art. 42, non possono essere applicate le maggiorazioni previste dall'articolo 14, comma 1, lettera d), del DM 5 maggio 2011 e dall'articolo 5, comma 2, lettera a), del DM 5 luglio 2012.

MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI AGGIORNAMENTO DELLA TARIFFA INCENTIVANTE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI POTENZA COMPRESA TRA 1 E 3 kW CON MODULI NON CERTIFICATI O CERTIFICAZIONI NON CONFORMI. Secondo quanto previsto dall'art. 13-bis del Decreto Legge n. 101/2019, coordinato con la Legge di conversione n. 128/2019, recante modifiche all'art. 42 del D.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, in merito alla salvaguardia della produzione di energia da impianti fotovoltaici con moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento, il GSE comunica quanto segue.

Ai sensi del comma 3-quater dell'art. 42, a un impianto di potenza compresa tra 1 e 3 kW per il quale il GSE, a seguito di verifica, ha rilevato l'installazione di moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento e per tale motivo ha disposto la decadenza dal diritto di accesso alle tariffe incentivanti, si applica una decurtazione del 10% per cento della tariffa incentivante sin dalla data di decorrenza della convenzione.

La decurtazione del 10% della tariffa incentivante si applica anche agli impianti ai quali è stata precedentemente applicata la decurtazione del 30 %, prevista dalle disposizioni previgenti.

Le previsioni introdotte dal D.L. n. 101/2019 non si applicano qualora la condotta dell'operatore che ha determinato il provvedimento di decadenza del GSE sia oggetto di procedimento e processo penale in corso, ovvero concluso con sentenza di condanna anche non definitiva.

Ai fini del riconoscimento dell'aggiornamento della percentuale di decurtazione della tariffa incentivante, il Soggetto Responsabile deve inviare entro il 30 giugno 2020, pena la sospensione dell'erogazione degli incentivi, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, secondo il format dell'allegato Modulo 4.

Si precisa che, per gli impianti fotovoltaici ricompresi nella fattispecie contemplata dal comma 3-quater dell'art. 42, non possono essere applicate le maggiorazioni previste dall'articolo 14, comma 1, lettera d), del DM 5 maggio 2011 e dall'articolo 5, comma 2, lettera a), del DM 5 luglio 2012.

Idrogeno verde, una soluzione per l'energia del futuro. Ma oggi è ancora troppo caro

L'obiettivo crescita sostenibile è raggiungibile attraverso l'utilizzo dell'idrogeno verde. Ma al momento... Leggi


Bonus elettrodomestici green, spunta il nuovo contributo per rendere la casa più efficiente

Il governo ha allo studio l'introduzione di un nuovo bonus elettrodomestici, che... Leggi

Potrebbe interessarti


Termofotovoltaico residenziale con accumulo: conviene?

Uno studio realizzato dall’Iowa State University ha analizzato i vantaggi e gli...

Iscriviti alla newsletter di Build News

Rimani aggiornato sulle ultime novità in campo di efficienza energetica e sostenibilità edile

Iscriviti

I più letti sull'argomento


Dello stesso autore


Progetti
Fascicolo Sanitario nazionale: si entra nella fase 2.0

Il terzo incontro del convengo che promuove l’uso dell’FSE si è tenuto...

Prodotti
Dispositivi per impianti idrici versatili ed efficienti

Le soluzioni SOCLA di Watts sono pensate per la regolazione e la...

Mercato
A Belluno il seminario gratuito sull'edilizia sostenibile

L'evento si terrà il 20 novembre dalle ore 14.00 alle 18.00 a...