Il GSE comunica che i requisiti d'accesso al Conto Termico da parte di imprese agricole nelle zone montane sono stati aggiornati secondo le disposizioni dell'art. 39 bis del DL 41-2021 (DL sostegni), convertito nella Legge 69-2021.
L'articolo sopra citato prevede che “fino al 31 dicembre 2022, nelle zone montane le misure d'incentivazione di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2016, si applicano anche alle imprese il cui titolare esercita le attività di cui all'articolo 2135 del Codice civile."
Pertanto, in via transitoria, viene esteso, nelle zone montane, l'ambito di applicazione a tutte le imprese agricole, incluse quelle non in possesso della qualifica IAP.
Si precisa che, ai fini dell'istruttoria, è necessario allegare la documentazione che attesti i requisiti indicati nella disposizione sopra riportata. In particolare, dovrà essere fornita:
- la visura camerale da cui desumere che l'impresa esercita le attività di cui all'articolo 2135 del Codice civile;
- la documentazione atta a dimostrare che l'intervento è realizzato all'interno di un comune totalmente montano, secondo la classificazione della Legge 991/1952 - Provvedimenti in favore dei territori montani.