Secondo quanto previsto dal DM 16 febbraio 2016, tutte le istanze di Conto Termico inerenti caldaie o stufe a biomasse che pervengono dopo il 1 gennaio 2019 devono essere corredate da una Certificazione Ambientale (Decreto del 7 novembre 2017 n.186).
Non solo: sono ritenuti idonei solo gli interventi che, fra gli altri requisiti richiesti, dimostrano una congruenza fra la Certificazione stessa e i restanti dati forniti.
“Anche per il prossimo aggiornamento del Catalogo apparecchi, e secondo le modalità che saranno indicate dal GSE, sia per l’inclusione dei componenti precedentemente esclusi che per quelli di nuova presentazione, dovrà essere fornita la medesima Certificazione”, ha comunicato il Gestore dei servizi energetici in una nota del 9 ottobre 2018.
Infine, “sarà prevista anche una finestra temporale per la presentazione di detti certificati riferibili ai componenti già inclusi a Catalogo secondo le modalità che saranno indicate dal GSE. Al proposito si segnala sin da ora che, una eventuale mancata trasmissione dei certificati, comporterà l’esclusione dei componenti precedentemente inclusi nel Catalogo”.